HOME

/

FISCO

/

REDDITI PERSONE FISICHE 2024

/

LOCAZIONE CASA: È DEDUCIBILE IL CONTRIBUTO VERSATO AL CONIUGE?

Locazione casa: è deducibile il contributo versato al coniuge?

Come indicare il "contributo casa" versato dal coniuge separato per il canone di locazione. Chiarimenti delle Entrate per la prossima dichiarazione dei redditi 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Circolare n 15 del 19 luglio le Entrate hanno diffuso i chiarimenti utili a caf e professionisti per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2023.

In merito alle somme corrisposte al coniuge separato viene ricordato che, in linea generale sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di:

  • separazione legale ed effettiva, 
  • scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili,

nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014.

Nel dettaglio, nella prossima dichiarazione dei redditi 2023 saranno deducibili anche le somme per il "contributo casa"

ovvero le somme corrisposte per:

  • il pagamento del canone di locazione
  •  e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato 
  • che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. 

La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinata per relationem qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.1).

Attenzione al fatto che gli assegni e le somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

Il contributo casa nel Modello 730/2023 va indicato nel quadro E sezione II al rigo E 22 in colonna 2.

Infatti in colonna 2 sono indicati gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. “contributo casa”) corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. 

Nell’importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato.

Leggi anche Assegno periodico corrisposto al coniuge: la deducibilità in dichiarazione 2023

Tag: REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 20/12/2024 Beni ai dipendenti: dal 2025 valore medio o di costo

Con il Decreto Irpef Ires cambia il metodo di valorizzazione da parte di datori di lavoro dei fringe benefits ai dipendenti

Beni ai dipendenti: dal 2025 valore  medio o di costo

Con il Decreto Irpef Ires cambia il metodo di valorizzazione da parte di datori di lavoro dei fringe benefits ai dipendenti

Il Quadro RW: il ravvedimento e le sanzioni

Quadro RW: il lavoro all'estero, le sanzioni, l'accertamento e il ravvedimento

Cassetto Fiscale: quali informazioni contiene

Il Cassetto Fiscale delle Entrate: ogni contribuente può accedervi per tutte le informazioni fiscali che lo riguardano, cosa contiene e come funziona

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.