Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2024, dichiarazione dei dipendenti e pensionati.
Per tali soggetti, in base alle risultanze del 730, ci si chiede da quando arriveranno i rimborsi, se spettanti.
A tal proposito è bene specificare che, in linea generale, dal mese di luglio al mese di novembre, il sostituto di imposta trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi.
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Secondo i dati della Consulta dei CAF, aggiornati al 3 luglio 2024, gli invii dei modelli 730 hanno già superato i 13 milioni dalla data di apertura del canale di trasmissione avvenuto lo scorso 20 maggio.
Di questi, circa 10 milioni sono passati attraverso Caf e intermediari abilitati.
Si deduce quindi che una parte cospicua dei contribuenti ha preferito anticipare e di molto l'invio del modello per attivare il rimborso durante il periodo estivo.
Vediamo ora le regole per i rimborsi.
730/2024: quando arrivano i rimborsi?
Il Caf o il professionista consegnano al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente, prima dell’invio della dichiarazione, da effettuarsi entro il 30 settembre, all’Agenzia delle entrate e comunque entro il:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;
Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati:
- i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta
- e le somme che saranno trattenute.
A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve:
- effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4
- o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato.
Attenzione al fatto che il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate entro:
- il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione,
- ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
730/2024: i pagamenti
In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti il sostituto trattiene la prima rata.
Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi.
Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca.
Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.