Come noto, con l'entrata in vigore del Decreto Lavoro 48 2023 avvenuta il 5 maggio scorso, i contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi , con limite massimo di 24 mesi , possono essere stipulati previa apposizione di una causale prevista dagli accordi collettivi ovvero dal CCNL applicato dalla azienda datrice di lavoro.
Vediamo di seguito le previsioni dei principali contratti collettivi attivi nel settore edile.
A norma del CCNL edilizia industria del 2022 per la stipula di contratti a termine oltre i primi 12 mesi sono utilizzabili le seguenti causali
- nuovo cantiere;
- proroga appalti;
- assunzione di giovani fino a 29 anni o persone con più di 45 anni;
- assunzione di cassintegrati;
- assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
- assunzione di donne di qualunque età, senza impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile
Il CCNL edilizia artigianato CNA prevede invece, oltre alle causali sopra citate anche l'eventualità di:
- avvio di attività o fasi di lavorazione precedentemente non programmate.
Il CCNL siglato da CONFSAL il 22 marzo 2022 , infine , non specifica alcuna causale particolare e prevede in generale il lavoro a tempo determinato "è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo."
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
• presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23/7/1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art.8,comma2,dellalegge23/7/1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
• presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
• da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08/ e successive modifiche.
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