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CONTRATTO A TERMINE: QUALI CAUSALI NEI CCNL DEL SETTORE EDILE?

Contratto a termine: quali causali nei CCNL del settore edile?

Ecco le causali utilizzabili per i contratti a tempo determinato da 12 a 24 mesi, secondo i principali CCNL: edili industria, edilizia artigianato, edili Confsal.

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Come noto, con l'entrata in vigore del Decreto Lavoro 48 2023 avvenuta il 5 maggio scorso, i contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi , con limite massimo di 24 mesi , possono essere stipulati previa apposizione di una causale prevista dagli accordi collettivi  ovvero dal CCNL applicato dalla azienda datrice di lavoro.

Vediamo di seguito le previsioni dei  principali contratti collettivi  attivi nel settore edile. 

A norma del CCNL edilizia industria del 2022   per la stipula di contratti a termine oltre i primi 12 mesi  sono utilizzabili le seguenti causali

  • nuovo cantiere;
  • proroga appalti;
  • assunzione di giovani fino a 29 anni o persone con  più di 45 anni;
  • assunzione di cassintegrati;
  • assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
  • assunzione di donne di qualunque età, senza impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile 

Il CCNL edilizia artigianato CNA  prevede invece,   oltre alle causali sopra citate anche  l'eventualità di: 

  • avvio di attività o fasi di lavorazione precedentemente non programmate.

Il CCNL  siglato da CONFSAL il 22 marzo 2022 , infine , non specifica  alcuna causale particolare e prevede  in generale  il  lavoro a tempo determinato "è  consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo."

Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:

• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

• presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a  licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23/7/1991, n. 223, che  abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di  lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a  sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi  dell'art.8,comma2,dellalegge23/7/1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non  superiore a 3 mesi;

• presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una  riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino

lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo  determinato;

• da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi  dell'art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08/ e successive modifiche.


Fonte immagine: Pixabay

Tag: IMPRESE EDILI IMPRESE EDILI

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