Tra le domande che molti contribuenti si pongono vi è quella che riguarda un'eventuale possibilità di rateizzare l'IMU imposta municipale propria.
Su questo quesito il MEF, Ministero delle Finanze, ha avuto modo di pronunciarsi con un documento di prassi datato 20 settembre 2021 che risulta ancora valido, a meno di ulteriori e successive precisazioni che verranno fornite.
In particolare, si tratta di Rilievi sull'IMU: Scarica qui il documento con cui il MEF ha specificato vari chiarimenti tra i quali quello relativo alla rateizzazione della imposta.
Ti consigliamo: IMU 2023 (eBook)
IMU 2023: è possibile rateizzarla?
Il MEF ha fornito un chiarimento sulla possibile rateizzazione dei debiti IMU specificando che le disposizioni in materia di rateizzazione indicate dall’art. 1, commi 796 e 797, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedono che l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore concede:
- la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili,
- a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
Occorre sottolineare che l'ente:
- “può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.”
Dalla lettura sistematica dei commi suddetti si evince che, il Legislatore ha attribuito un’ampia potestà regolamentare agli enti locali in materia di rateazione delle entrate, salvo il rispetto del limite inderogabile per cui:
- nel caso di debiti di importo superiore a euro 6.000,01, venga assicurata una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili.
Lo stesso documento MEF di cui si tratta rimanda anche alla Risoluzione n 3/2020 con cui veniva chiarito l'art. 1 della legge n. 160 del 2019, ai commi da 796 a 801, disciplina le modalità con cui gli enti locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione della riscossione delle proprie entrate a norma dell’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, devono concedere la rateazione in discorso.
Tali modalità, però, possono essere derogate dai comuni in base all’ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti prescritti dall’art. 52, del D. Lgs. n. 446 del 1997, vale a dire l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.
Pertanto, poiché la riscossione e conseguentemente anche la rateazione delle entrate non rientrano fra le materie sottratte all’autonomia dei comuni dal citato art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è l’ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi.
Una fondamentale precisazione, specifica la risoluzione, va svolta nel caso in cui l’ente locale abbia affidato la riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all’art. 1 del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; in tal caso, infatti, a norma dell’art. 1, comma 785 della legge n. 160 del 2019, all’agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792.
Conseguentemente, per le somme affidate in carico all’agente della riscossione a norma della lett. b) del comma 792 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Pertanto per sapere se possiamo rateizzare l'IMU occorre verificare se il nostro Comune ha deliberato in merito un regolamento
Concludendo, ti consigliamo di leggere: IMU 2023: tutte le novità di quest'anno con un riepilogo di ciò che ci aspetta per quest'anno in tema di IMU.
Per approfondire ti consigliamo: IMU 2023 (eBook)