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INFLUENCER: REDDITO LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE O DIVERSO?

Influencer: reddito lavoro autonomo, dipendente o diverso?

Vediamo chi sono gli influencer e in quali categorie reddituali possono essere inclusi i compensi percepiti per l'attività di influenzare il loro pubblico social

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Chi sono gli “influencer”? Non è possibile dare un risposta univoca in quanto dietro a questa figura ve ne sono altre che di fatto hanno però un aspetto in comune, tale da farli appunto confluire nell'ambito di questa oramai nota attività professionale.

Gli influencer sono ad esempio: blogger, videomaker, fotografi, content creators, Youtuber, ma anche modelle, piloti di aereo, chef, avvocati e sportivi professionisti.

Ciò che accomuna di fatto i soggetti su elencati non è altro che l'eventuale uso attivo dei social, caratteristica che appunto li rende influencer.

In particolare, quando l'utilizzo dei social, passa, da un mero uso passivo, ovvero di fruitore di contenuti altrui, ad un uso:

  •  “attivo”,
  •  “creativo”, 
  • “divulgativo”,

la modella, il calciatore o lo chef diventano influencer.

Chi sono gli influencer?

E' possibile dire che, gli influencer che postano con regolarità dei contenuti di qualità sui loro canali preferiti quali siti web, social media, blog, etc., e interagiscono via DM, post, tweet con lo scopo di influenzare la propria community di followers sui diversi social network hanno creato una c.d. identità social e, conseguentemente, la capacità di diventare un punto di riferimento per un’intera community di persone.

Tali figure diventano “strumenti” di marketing (appunto, influencer marketing) utilizzati dai brand istituzionali come volano di visibilità del proprio marchio. 

Proprio in virtù del loro seguito “social” gli influencer diventano i migliori ambasciatori di brand e aziende che per il loro tramite puntano a consolidare, conquistare o differenziare la loro presenza sul mercato.

Da qui la collaborazione tra influencer e brand. 

A tale proposito, al fine di inquadrare correttamente i redditi derivanti da queste e altre collaborazioni, occorre sottolineare l’assenza di una disciplina ad hoc che sotto il profilo civilistico, tratteggi e regolamenti lo sfruttamento economico del diritto all’immagine e il suo riflesso nell’ordinamento tributario. 

Ai fini reddituali, infatti non v’è traccia all’interno del testo unico delle imposte sui redditi di alcuna normativa specifica che si occupi di qualificare redditualmente i compensi percepiti a seguito della cessione del diritto di sfruttamento dell’immagine.

All’assenza di una normativa civile e, soprattutto tributaria, in materia di sfruttamento del diritto di immagine viè anche l’assenza, con riferimento al mondo degli influencer, di prassi specifica dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, vediamo una sintesi di come è possibile inquadrare i redditi derivanti dalla attività di influncer e la conseguente tassazione.

Leggi anche Aspetti Civilistici e fiscali degli influencer.

Per tutti gli approfondimenti sul tema di consigliamo: Aspetti civilistici e fiscali degli Influencer (eBook)

Che tasse pagano gli influencer?

Ai fini della qualificazione reddituale dei compensi percepiti dagli influencer per la cessione del diritto di sfruttamento della propria immagine, risulterà fondamentale l’analisi preventiva dello schema negoziale entro cui i compensi suddetti si inseriscono.

Ancor più precisamente, risulterà fondamentale comprendere dove si andranno ad inserire i contratti di sponsorizzazione o di endorsement stipulati dall’influencer al fine di meglio circoscrivere l’area di operatività.

Possiamo sinteticamente indicare tre categorie reddituali.

Qualora i compensi percepiti dall’influencer rientrino nell’ambito di uno schema negoziale di tipo complesso, comprensivo quindi:

  • sia del corrispettivo per la prestazione artistica esercitata alle dipendenze e sotto la direzione altrui 
  • sia del corrispettivo per la concessione in uso del diritto di immagine,

i redditi conseguiti dalla influencer non potranno che essere qualificati quali redditi di lavoro dipendente, ex articolo 49 e ss. del TUIR.

Se, invece, il compenso percepito dall’influencer per la cessione dello sfruttamento del diritto di immagine rientra all’interno di uno schema di lavoro autonomo allora, quel compenso, non potrà che essere qualificato quale reddito di lavoro autonomo e disciplinato, quindi, dagli articoli 53 e 54, del TUIR.

Infine, qualora i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine non siano né ricollegabili ad un rapporto complesso, quale potrebbe essere appunto un rapporto di lavoro subordinato, né traggano origine da un’attività di lavoro autonomo, costituiranno redditi diversi.

E' bene chiarire che in alcune circostanze la figura dell’influencer si confonde, per così dire, con altre figure quali appunto potrebbero essere quella degli sportivi ovvero degli artisti. 

Per tutti gli approfondimenti sul tema di consigliamo: Aspetti civilistici e fiscali degli Influencer (eBook).

Tag: REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI LAVORATORI AUTONOMI REDDITI LAVORATORI AUTONOMI

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