La Definizione agevolata o Rottamazione quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative.
Chi aderisce entro il 30 giugno (Il decreto n 51/2023 con la conferma della proroga è stato pubblicato in GU n 108 del 10 maggio) potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione, cosa accade? Vediamolo di seguito
Rottamazione quater: cosa succede dopo l'invio della domanda?
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023 (termine che ha subito una proroga al 30 settembre), una “Comunicazione” di:
- accoglimento della domanda, contenente:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Inoltre, a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti "definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata (debiti "definibili"), siano sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni
Ricordiamo infine che, il termine per aderire previsto inizialmente per il 30 aprile è stato recentemente prorogato di due mesi, pertanto sarà possibile aderire alla Rottamazione entro il 30 giugno 2023 tramite il portale dell'Agenzia delle Riscossione: Accedi da qui
La Riscossione per rispondere ai dubbi frequenti dei contribuenti interessati a questa misura ha pubblicato varie FAQ, aggiornate al 19 aprile, con le quali si forniscono preziose indicazioni. Leggi qui per approfondire.
Leggi anche Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande per il riepilogo di tutte le regole.