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COSA SONO I CONTRIBUTI FIGURATIVI?

Cosa sono i contributi figurativi?

Cos'è e come funziona la contribuzione figurativa: accredito automatico e accredito su domanda

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i contributi "figurativi"  sono una particolare tipologia di contributi previdenziali   riconosciuti ai lavoratori  " gratuitamente" cioè senza oneri a carico ne del lavoratore ne del suo datore di lavoro,come invece succede per i contributi obbligatori.

Il costo resta infatti a carico della gestione di competenza che garantisce la copertura assicurativa nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge.

La contribuzione figurativa  è riconosciuta ai lavoratori durante i periodi di assenza forzata dal lavoro, per cause che non dipendono dalla sua volontà o per cause degne di tutela sociale.

I contributi figurativi in genere  sono utili  :

  1. ai fini del diritto alla pensione (cioè  nel conteggio degli anni necessari al raggiungimento del diritto alla pensione) 
  2. ai fini della misura dei trattamenti pensionistici (cioè dell'importo dell'assegno mensile di pensione)

Possono anche  NON essere  utili ai fini del conseguimento del diritto quando  la specifica normativa richiede il computo della sola contribuzione effettivamente versata (ad esempio per la pensione anticipata L.92-2012).

Leggi per approfondire Età e requisiti per  andare in  pensione

La contribuzione figurativa è accreditata su richiesta dei soggetti interessati mediante presentazione della necessaria documentazione nei casi in cui l'istituto non abbia dati disponibili. E' il caso ad esempio dei periodi di:

  • servizio militare,
  •  malattia ed infortunio, 
  • donazione sangue, 
  • maternità e paternità 
  • permessi legge 104 1992 e congedo straordinario per assistenza Dlgs 151 2001
  • aspettativa per cariche pubbliche o sindacali .

Leggi in merito Aspettativa sindacale resta il modello ap123 per la domanda

Il riconoscimento avviene invece d’ufficio, direttamente da parte dell’ente nei casi di 

  • mobilità, 
  • cassa integrazione, 
  • lsu, 

Tale contribuzione ha, quindi, la funzione di tutelare il lavoratore durante gli eventi impeditivi dell'attività lavorativa,  e i loro riflessi sull'anzianità , e pertanto non vale a creare fittizie anzianità assicurative riferite ad epoche in cui il soggetto non rivestiva la qualità di lavoratore, salvo nei casi di espressa deroga (Cass. civ., 6.3.85, n. 1861).

L'art. 8 della l. 23.4.1981, n. 155 ha introdotto innovazioni nell'accreditamento dei contributi figurativi nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria  e ha anche  modificato il sistema di calcolo della misura dei contributi figurativi . 

Successivamente il dl 463 1983  ha stabilito che il  numero  dei  contributi  settimanali  da   accreditare   ai  lavoratori dipendenti nel  corso  dell'anno  solare,  ai  fini  delle prestazioni pensionistiche a  carico  dell'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 e' pari a  quello delle settimane  retribuite o riconosciute  in  base alle norme vigenti nell'anno.

ATTENZIONE: la retribuzione non deve essere inferiore al 30%  dell'importo  del trattamento  minimo  mensile  di  pensione  a  carico  del  Fondo

pensioni lavoratori dipendenti  in  vigore  al  1  gennaio  dell'anno  considerato.   In caso contrario viene  accreditato  un  numero  di  contributi  settimanali pari al quoziente ottenuto dividendo  la  retribuzione  complessivamente  corrisposta,  dovuta  o  accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione   minima calcolata come sopra 

Le disposizioni on si applicano ai lavoratori addetti ai servizi  domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai  periodi  di  servizio militare o equiparato. 

Il meccanismo di riduzione descritto è detto " contrazione".

La ultime istruzioni aggiornate sul calcolo della contribuzione figurativa sono state fornite dall'INPS nella circolare 11/2013.

 Contributi figurativi Collegato lavoro 2010 e Riforma Fornero 

L’art. 40 della l. 183/2010, c.d. Collegato Lavoro, ha  modificato, con riferimento all'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2004, i criteri di calcolo del valore retributivo dei periodi riconosciuti, ai fini previdenziali, figurativamente. Il nuovo criterio si basa sull'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l'evento, mentre la normativa vigente (di cui all'art. 8 della l. 23.4.1981, n. 155) fa riferimento, in linea di principio, alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro (con esclusione di quelle percepite in misura ridotta) nell'anno solare in cui si colloca l'accredito figurativo (o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa).

Infine, l’art. 2, comma 10, della c.d. Riforma Fornero, prevede il riconoscimento dei contributi figurativi, anche per i periodi di fruizione dell’Assicurazione sociale per l’impiego, c.d. ASPI(oggi sostituita dalla NASPI - in cui confluiscono l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli) - nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni.

Contributi figurativi maternità

La  contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedi di maternità, paternità e parentali in genere  va accreditata in misura piena, senza la  cosiddetta "contrazione"  generalmente  prevista dall'art 7  del DL 46 1983 per i contributi figurativi.

La specificazione, concordata con il Ministero del lavoro  è stato specificato  dall'INPS nel messaggio interno n 1215 del 7 aprile  2023.

Vedi in merito Maternità accredito contributivo in misura piena 

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