i contributi "figurativi" sono una particolare tipologia di contributi previdenziali riconosciuti ai lavoratori " gratuitamente" cioè senza oneri a carico ne del lavoratore ne del suo datore di lavoro,come invece succede per i contributi obbligatori.
Il costo resta infatti a carico della gestione di competenza che garantisce la copertura assicurativa nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge.
La contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori durante i periodi di assenza forzata dal lavoro, per cause che non dipendono dalla sua volontà o per cause degne di tutela sociale.
I contributi figurativi in genere sono utili :
- ai fini del diritto alla pensione (cioè nel conteggio degli anni necessari al raggiungimento del diritto alla pensione)
- ai fini della misura dei trattamenti pensionistici (cioè dell'importo dell'assegno mensile di pensione)
Possono anche NON essere utili ai fini del conseguimento del diritto quando la specifica normativa richiede il computo della sola contribuzione effettivamente versata (ad esempio per la pensione anticipata L.92-2012).
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La contribuzione figurativa è accreditata su richiesta dei soggetti interessati mediante presentazione della necessaria documentazione nei casi in cui l'istituto non abbia dati disponibili. E' il caso ad esempio dei periodi di:
- servizio militare,
- malattia ed infortunio,
- donazione sangue,
- maternità e paternità
- permessi legge 104 1992 e congedo straordinario per assistenza Dlgs 151 2001
- aspettativa per cariche pubbliche o sindacali .
Leggi in merito Aspettativa sindacale resta il modello ap123 per la domanda
Il riconoscimento avviene invece d’ufficio, direttamente da parte dell’ente nei casi di
- mobilità,
- cassa integrazione,
- lsu,
Tale contribuzione ha, quindi, la funzione di tutelare il lavoratore durante gli eventi impeditivi dell'attività lavorativa, e i loro riflessi sull'anzianità , e pertanto non vale a creare fittizie anzianità assicurative riferite ad epoche in cui il soggetto non rivestiva la qualità di lavoratore, salvo nei casi di espressa deroga (Cass. civ., 6.3.85, n. 1861).
L'art. 8 della l. 23.4.1981, n. 155 ha introdotto innovazioni nell'accreditamento dei contributi figurativi nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e ha anche modificato il sistema di calcolo della misura dei contributi figurativi .
Successivamente il dl 463 1983 ha stabilito che il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 e' pari a quello delle settimane retribuite o riconosciute in base alle norme vigenti nell'anno.
ATTENZIONE: la retribuzione non deve essere inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell'anno considerato. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente ottenuto dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione minima calcolata come sopra
Le disposizioni on si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
Il meccanismo di riduzione descritto è detto " contrazione".
La ultime istruzioni aggiornate sul calcolo della contribuzione figurativa sono state fornite dall'INPS nella circolare 11/2013.
Contributi figurativi Collegato lavoro 2010 e Riforma Fornero
L’art. 40 della l. 183/2010, c.d. Collegato Lavoro, ha modificato, con riferimento all'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2004, i criteri di calcolo del valore retributivo dei periodi riconosciuti, ai fini previdenziali, figurativamente. Il nuovo criterio si basa sull'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l'evento, mentre la normativa vigente (di cui all'art. 8 della l. 23.4.1981, n. 155) fa riferimento, in linea di principio, alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro (con esclusione di quelle percepite in misura ridotta) nell'anno solare in cui si colloca l'accredito figurativo (o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa).
Infine, l’art. 2, comma 10, della c.d. Riforma Fornero, prevede il riconoscimento dei contributi figurativi, anche per i periodi di fruizione dell’Assicurazione sociale per l’impiego, c.d. ASPI(oggi sostituita dalla NASPI) - in cui confluiscono l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli) - nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni.
Contributi figurativi maternità
La contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedi di maternità, paternità e parentali in genere va accreditata in misura piena, senza la cosiddetta "contrazione" generalmente prevista dall'art 7 del DL 46 1983 per i contributi figurativi.
La specificazione, concordata con il Ministero del lavoro è stato specificato dall'INPS nel messaggio interno n 1215 del 7 aprile 2023.
Vedi in merito Maternità accredito contributivo in misura piena