La Circolare la n 6 dell'Agenzia delle Entrate in risposta a diversi dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dagli Ordini professionali, in data 20 marzo chiarisce ulteriormente i temi legati alla Tregua fiscale introdotta ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.
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Con riferimento alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (art. 1, commi da 213 a 218 della Legge 197/2022), la Circolare la n 6 spiega che la trattazione dell’udienza preclude la possibilità di formalizzare la rinuncia agevolata del giudizio tributario pendente in Cassazione.
Di seguito il quesito e la replica delle Entrate con il documento di prassi in oggetto.
Domanda La trattazione dell’udienza preclude la possibilità di formalizzare la rinuncia agevolata del giudizio tributario pendente in Cassazione? |
Risposta In base a quanto disposto dai commi da 213 a 218, a seguito di definizione in via transattiva fra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente applicazione delle sanzioni in misura ridotta, la parte che ha proposto il ricorso principale o incidentale per cassazione formalizza, entro il 30 giugno 2023, la rinuncia al ricorso secondo le disposizioni di cui all’articolo 390 c.p.c., in quanto compatibili. Ai sensi dell’articolo 390 c.p.c., che disciplina la rinuncia al ricorso in Cassazione, «La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale». Si ritiene, pertanto, che la trattazione dell’udienza precluda la possibilità di effettuare la rinuncia. |
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