La Circolare la n 6 dell'Agenzia delle Entrate in risposta a diversi dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dagli Ordini professionali, in data 20 marzo chiarisce ulteriormente i temi legati alla Tregua fiscale introdotta ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.
In particolare in tema di regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute ad alcuni istituti deflattivi (art.1, commi da 219 a 221 della Legge 197/2022) quali:
- acquiescenza,
- accertamento con adesione,
- reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale,
la Circolare la n 6 fa presente che si verifica la decadenza dalla rateazione nel caso in cui al 01.01.2023 sia decorso il termine per il pagamento:
- di una o più rate; nonché
- della rata successiva.
In questo caso, la regolarizzazione riguarda l’intero ammontare del debito residuo, in difetto della quale si applicano le norme sull’iscrizione a ruolo (articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973).
In caso di omesso o carente versamento di una rata entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora verificata la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 01.01.2023.
Vuol dire che le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.
Di seguito il quesito e la replica delle Entrate con il documento di prassi in oggetto.
Domanda Con riferimento alla regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate prevista dai commi da 219 a 221, con la circolare n. 2/E del 2023 è stato chiarito che la nozione di rate scadute alla data del 1° gennaio 2023, oggetto della regolarizzazione in argomento, si riferisce alle rate per le quali, a tale data, sia decorso il termine ordinario di pagamento. Con la circolare è stato, inoltre, precisato che è possibile effettuare la regolarizzazione in discorso anche nell’ipotesi in cui al 1° gennaio 2023 non solo sia scaduta la rata ma sia anche intervenuta una causa di decadenza dalla rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973. Si chiede, pertanto, di sapere se, nell’ipotesi di decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione riguardi solo le rate non pagate nel termine previsto dal piano originario oppure l’intero debito residuo. Si chiede altresì di sapere se – nell’ipotesi di decadenza non ancora intervenuta alla data del 1° gennaio 2023 – siano regolarizzabili solo le rate scadute oppure l’intero debito oggetto del piano di rateazione ancora valido. |
Risposta Il comma 219 consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate «scadute alla data di entrata in vigore» della legge di bilancio 2023. Ne consegue che presupposto della predetta regolarizzazione è l’intervenuto decorso del termine per il pagamento di una o più rate alla data del 1° gennaio 2023. Ove, tuttavia, alla medesima data sia stato superato anche il termine per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione, con le conseguenze previste dall’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973. In questa ipotesi, la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare del debito residuo, in difetto della quale, l’intervenuta decadenza determina l’applicazione del citato articolo 15-ter. Per quanto concerne, invece, l’omesso o carente versamento di una rata, entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione in questione deve riguardare il solo importo non versato al 1° gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione. |
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