Con Circolare n. 6 del 20 marzo le Entrate replicano a dubbi inerenti le numerose misure della Tregua Fiscale previste dalla legge di Bilancio 2023.
In particolare, veniva richiesto, per le dilazioni in corso, relative alle comunicazioni di irregolarità già notificate in passato, poiché potrebbero esservi delle rate in scadenza a ridosso dell’entrata in vigore della novità, ad esempio rate di gennaio o febbraio 2023, con quali modalità il contribuente deve calcolare la rata da pagare?
Le Entrate nella Circolare in oggetto rinnovano quanto già specificato in occasione di Telefisco 2023.
Nel dettaglio, viene specificato che si prevede che, la definizione agevolata si applichi anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
La Circolare n. 1/E del 2023 ha chiarito che le sanzioni nella nuova misura del 3 per cento vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per differenza tra:
- l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione,
- e l’importo dell’imposta versato.
Per determinare l’imposta residua al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a:
- imposta,
- sanzioni
- interessi.
Si precisa che nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023).
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