L’art. 2094 del Codice Civiile stabilisce che elemento essenziale ( cioè che non puo mancare per definirlo come tal ) del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro.
Questo aspetto riguarda le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato ( lo hanno stabilito tra le altre : Cass. civ., sez. lav., 22.2.06, n. 3858, 2006, , Cass. civ., sez. lav., 27.2.07, n. 4500).
Il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro puo realizzarsi ad esempio con:
- l'emanazione di ordini specifici,
- un assidua attività di vigilanza e
- il controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
Hanno invece carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria, secondo l'orientamento, ormai consolidato almeno nelle linee essenziali, della giurisprudenza di legittimità - altri elementi del rapporto di lavoro quali, ad esempio:
- collaborazione,
- osservanza di un determinato orario,
- continuità della prestazione lavorativa,
- inserimento della prestazione nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale,
- assenza di rischio per il lavoratore
- forma della retribuzion.
Questi aspetti non possono assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto; essi possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni (Cass. civ., sez. lav., 24.2.06, n. 4171)
Lavoro dipendente e lavoro autonomo
L'elemento della subordinazione che consente di distinguere il rapporto di lavoro di cui all’art. 2094 c.c. dal lavoro autonomo, non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, le quali richiedono una complessiva valutazione che è rimessa al giudice del merito,
Per la qualificazione del rapporto di lavoro il giudice non puo esimersi da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta per definire la tipologia contrattuale. Pertanto, se tale apprezzamento difatto è immune da vizi giuridici e non è supportato da un'adeguata motivazione, non si sottrae al sindacato di legittimità.
La cassazione ha anche affermato che per la valutazione si puo fare riferimento a
- a) la precisa individuazione dell'oggetto della prestazione, costituito dal risultato dell'attività organizzata dal prestatore nel contratto d'opera e dalle stesse energie lavorative operate, esplicate secondo le direttive, la vigilanza e il controllo del datore di lavoro nel contratto di lavoro subordinato;
- b) l'accertamento concreto dell'esistenza di un'organizzazione d'impresa, anche in termini minimi, da parte del lavoratore, la quale caratterizza il lavoro autonomo;
- c) la valutazione dell'incidenza soggettiva del rischio attinente all'esercizio dell'attività, che incombe in misura più evidente e completa sul lavoratore autonomo, mentre ricade sul datore di lavoro nell'ipotesi di lavoro subordinato (Cass. civ., 16.12.83, n. 7433,
Lavoro dipendente e mansioni intellettuali
La giurisprudenza precisa che per desumere la subordinazione, oltre ai requisiti richiesti dall’art. 2094 del c.c., nei casi di mansioni intellettuali o professionali occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione
Inoltre , per la giurisprudenza di legittimità, la identificazione del rapporto compiuta dalle parti all’atto dell’assunzione può essere rimarchevole ma non risolutiva, in quanto la collocazione del lavoratore va valutata con riferimento alla specificità dell’incarico e alle concrete modalità di attuazione, in coerenza con l’indirizzo valutativo già indicato dalla stessa Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite, nella sentenza del 30 giugno 1999, n. 379.