Con una faq pubblicata in data 28 ottobre le Entrate chiariscono e riepilogano le condizioni per avere diritto, nei contratti di locazione, alla imposta sostitutiva nota come cedolare secca.
In particolare, viene chiarito che per effetto di quanto disposto dall’art 3 del decreto legislativo n. 23/2011, il regime della cedolare secca può essere applicato:
- dalle persone fisiche
- solo per i contratti di locazione che hanno a oggetto immobili ad uso abitativo (di cui sono proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento)
- locati per finalità abitative.
Pertanto, ai fini della spettanza del regime di tassazione sostitutivo è necessario che siano presenti entrambe le condizioni seguenti:
- la locazione deve riguardare fabbricati censiti nel catasto nella tipologia “abitativa” (categoria catastale A, escluso A10) o per i quali è stata presentata domanda di accatastamento in tale categoria; restano esclusi quelli che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati a uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa
- l’immobile deve essere locato per finalità abitative, restando escluse le locazioni effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni.
In sostanza, per valutare se è possibile accedere al regime della cedolare secca, occorre considerare anche l’attività esercitata dal locatario e l’utilizzo dell’immobile locato.
Cedolare secca: chi è escluso
L’Agenzia delle entrate con la faq del 28 ottobre ha precisato che per i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti, non è possibile optare per il regime della cedolare secca.
Infine, come chiarito dalla Circolare n 26 del 2011 restano esclusi i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi ma locati per uso ufficio o promiscuo.
Brevemente si ricorda che il regime di tassazione in cedolare secca è un regime facoltativo che consente di sostituire l’IRPEF e le relative addizionali, l’imposta di registro e l’imposta di bollo con il pagamento di un’imposta sostitutiva.
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