In data 28 settembre l'agenzia delle Entrate risponde ad una richiesta di una imprese che opera in ambito di appalti che realizza opere finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
In particolare viene richiesto se per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche da parte dell’impresa che effettua i lavori è necessario applicare l’aliquota Iva ridotta del 4%o l’aliquota Iva del 10%?
Le Entrate tramite la propria rivista online FiscoOggi rispondono come segue.
Per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche” si applica l’aliquota Iva del 4% (Dpr n. 633/1972 - Tabella A, Parte II, punto 41-ter).
Viene sottolineato che indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie di chi commissiona i lavori, per l’applicazione della disposizione agevolativa è necessario, comunque, che le opere abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento ossia:
- il DM n 236/89
- il DPR n 503/96
e siano realizzate in base a un contratto di appalto.
Nel caso in cui, sottolinea l'Agenzia, sia stato stipulato un unico contratto che preveda sia interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sia altri interventi, per il riconoscimento del beneficio fiscale dell’aliquota ridotta del 4% sui primi è necessario che i corrispettivi siano indicati nel contratto (o almeno in fattura) in maniera distinta.
In mancanza di questa distinzione, tutto il corrispettivo deve essere assoggettato all’aliquota più elevata prevista per le singole prestazioni.
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