HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

LICENZIAMENTO DURANTE LA MALATTIA: È POSSIBILE?

Licenziamento durante la malattia: è possibile?

Il licenziamento è possibile solo dopo il termine del periodo di comporto. Rivediamo di cosa di tratta. Riepilogo degli obblighi del lavoratore in caso di malattia e giurisprudenza

Ascolta la versione audio dell'articolo


La situazione della “malattia del dipendente” è lo stato patologico che sospende ilrapporto di lavoro e che comporta una temporanea incapacità lavorativa tutelata dalla

Legge.  E' prevista infatti la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinata dall'art. 2110 del codice civile che dispone il  diritto di

 conservare il posto di lavoro per un periodo determinato e di 

ricevere un particolare trattamento economico dall'INPS, direttamente o attraverso il datore di lavoro .

IL diritto alla conservazione del posto di lavoro ha una durata massima  fissata  dal CCNL di riferimento , detto  periodo di  comporto. Solo una volta scaduto il periodo di  comporto il lavoratore e può essere licenziato "ad nutum " cioè in tronco (senza giusta causa o giustificato motivo). 

Obblighi del lavoratore in caso di malattia

Il lavoratore è obbligato a comunicare al datore di lavoro la sua assenza entro i termini previstidal CCNL di riferimento e a trasmettere il numero di protocollo  del certificato elematico utilizzando il quale è  possibile conoscere la prognosi della malattia.

Nel caso in cui la trasmissione telematica non sia possibile il lavoratore deve, entro due  giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare per posta il certificato di malattia all’Inps e  l’attestato al proprio datore di lavoro.

In caso di ricovero del dipendente potrebbe verificarsi il caso in cui la struttura ospedaliera non  sia ancora predisposta all'invio del “certificato di ricovero” o di “dimissione “ in modalità telematica e le certificazioni possono essere spedite o recapitate all’Inps e al datore di lavoro anche oltre il 2° giorno dal rilascio, purché entro i termini prescrizionali di un anno. 

Licenziamento del lavoratore assente per malattia 

Con la recente sentenza n. 23674  del 28 luglio 2022  la cassazione ha ribadito che è nullo il licenziamento intimato nei confronti del lavoratore assente per motivi di salute e avvenuto prima del decorso del periodo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva.

In mancanza di riferimento contrattuale la norma richiama la nozione di  "secondo gli usi o secondo equità"

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 12568 del 2018  avevano già  dato continuità  alle numerose sentenze  che hanno considerato  nullo il licenziamento intimato solo per il protrarsi delle assenze dal lavoro, ma prima ancora che  il periodo di comporto risulti scaduto (cfr. Cass. n. 24525/14; Cass. n.  1404/12; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91), evidenziando che  " il carattere imperativo della norma, in combinata lettura  con l’art. 1418 stesso codice, non consente soluzioni diverse in quanto  il valore della tutela della salute è sicuramente  prioritario all’interno dell'ordinamento - atteso che l’art. 32 Cost. lo definisce  come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» - così come lo è quello del lavoro . In questa cornice di riferimento è agevole  evidenziare come la salute non possa essere adeguatamente protetta se  non all'interno di tempi sicuri entro i quali il lavoratore, ammalatosi o  infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore di    perdere, nelle more, il proprio posto di lavoro."

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 21/11/2024 Bonus Natale: chiarimenti e scadenze per i dipendenti pubblici

FAQ ministeriali per dipendenti della scuola, sanità e pubblica amministrazione sull'erogazione del Bonus Natale da 100 euro. Richieste entro il 22.11 o 29.11

Bonus Natale:  chiarimenti e scadenze per i dipendenti pubblici

FAQ ministeriali per dipendenti della scuola, sanità e pubblica amministrazione sull'erogazione del Bonus Natale da 100 euro. Richieste entro il 22.11 o 29.11

Sgravi contratti solidarietà 2023: elenco beneficiari e istruzioni

Dall'INPS primo elenco e istruzioni Uniemens per il recupero degli sgravi contributivi per contratti di solidarietà stipulati entro il 30 11 2023. Conguagli entro il 16.2.2025

Indennità 100 euro Natale 2024: novità,  fac-simile,  esempi

Bonus Natale ampliato a tutti i genitori con figli a carico: nuova circolare di istruzioni e facsimile di autorichiarazione aggiornato per la richiesta al datore di lavoro

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.