Il DLgs. 104/2022 (decreto “Trasparenza”), attuativo della direttiva Ue 2019/1152, su nuovi obblighi per i datori di lavoro e committenti in tema di informative ai lavoratori sulle condizioni del loro contratto, si applica anche nei confronti delle collaborazioni e dei contratti di prestazione occasionale.(collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 comma 1 n. 3 c.p.c, contratto di prestazione occasionale di cui all'articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
Vengono espressamente esclusi invece i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale.
Come noto l’informativa per i dipendenti era già un obbligo contenuto nel DLgs. 152/97, ora , con le modifiche dell’art. 4 del DLgs. 104/2022 , in vigore dal 13 agosto 2022, la platea è stata ampliata alle forme di lavoro "parasubordinato".
ATTENZIONE le prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art 2222 cc NON sono comprese nell'obbligo.
Tornando alle collaborazioni, va sottolineato che la normativa aggiornata prevede che l'obbligo si applichi, in ragione delle particolarita di tali forme contrattuali, "nei limiti della compatibilità."
Si ricorda che in tutti i casi copia delle comunicazioni effettuate va conservata per 5 anni dalla cessazione del rapporto.
Nella circolare n. 4 del 2022 l' ispettorato è intervenuto con alcuni chiarimenti sul nuovo adempimento e per l'applicazione a collaboratori continuativi o occasionali ha precisato meglio l'applicazione operativa elencando le informazioni essenziali da inserire come segue.
Per una trattazione completa vedi il nuovissimo e-book La nuova informativa trasparenza ai lavoratori |
Trasparenza e collaborazioni coordinate e continuative
Le informative ai collaboratori coordinati decono contenere
- identità delle parti (dati anagrafici codice fiscale)
- luogo di lavoro,
- descrizione attività,
- sede del committente,
- durata del contratto,
- tipologia del rapporto di lavoro
Informativa trasparenza per prestazioni occasionali
Nel caso invece di prestazioni lavorative occasionali con contratto telematico "Presto" ( precedentemente definiti voucher lavoro”), le informazioni minime necessariamente presenti sono definite alle lettere da a) a e) del comma 17 dell’art. 54-bis del DL 50/2017 e sono :
- identificazione delle parti,
- luogo di lavoro ,
- oggetto della prestazione lavorativa
- data e ora di inizio e fine della prestazione,
- compenso pattuito.
Sul contratto telematico leggi Libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale cosa sono
Si ricorda che l'informativa deve essere trasmessa, in formato elettronico o in forma cartacea al lavoratore, prima dell’inizio della prestazione o resa disponibile nel sito aziendale comunicando le modalità di accesso.
Leggi per maggiori dettagli Comunicazioni obbligatorie sulle condizioni di lavoro: le istruzioni
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