Nella recente Circolare n 26/E del 13 luglio, che ricordiamo ha fornito chiarimenti con risposte a quesiti giunti dai contribuenti, in merito agli obblighi di integrazione/autofatturazuone si chiede se sia obbligatorio assolvere mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml con i codici documento TD17, TD18, TD19.
Le Entrate hanno chiarito che gli obblighi di cui si parla:
- integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione
- e esterometro
sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.
Non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19 e tale integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica, ma il mancato/tardivo invio dei dati con le modalità indicate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e nelle Specifiche Tecniche ad esso allegate costituisce violazione dell’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015.
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Viene inoltre precisato un caso peculiare, legato alle operazioni con San Marino.
Nello specifico, il decreto ministeriale 21 giugno 2021 all’articolo 8, comma 1, prevede che: «1. Se la fattura elettronica emessa ai sensi dell’art. 6 [i.e. emessa «da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione»] non indica l’ammontare dell’IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche.».
Al riguardo, si ritiene che in tale fattispecie il soggetto italiano che riceve via SdI la fattura elettronica da quello sammarinese debba trasmettere a SdI un file con tipo documento TD19 compilando l’aliquota e l’imposta da registrare in contabilità.
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