Con la Circolare n 23 del 23 giugno le Entrate al paragrafo 5.3 rubricato "Attività di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti" specificano 6 indici di controllo per testare la diligenza necessaria nella cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi.
In particolare, il documento di prassi indica che la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria.
L'agenzia sottolinea che rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.
Secondo l'Agenzia "Il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale". Inoltre, la sussistenza della diligenza è sempre esclusa nei casi di compartecipazione all’operazione illecita.
Cessionari crediti bonus edilizi: quali sono i controlli da fare?
L'agenzia chiarisce che la valutazione circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, per configurare il concorso nella violazione, va condotta anche sulla base dei seguenti indici:
- profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito:
- (i) assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
- (ii) incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
- (iii) sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
- (iv) incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
- (v) anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
- (vi) mancata effettuazione dei lavori
Viene infine specificato che «Ciascun cessionario deve sempre valutare, al momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto dell’acquisto del credito, con speciale riguardo a quelli oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria. Pertanto, è esclusa in ogni caso la possibilità di compensare i crediti acquisiti in violazione dei princìpi sopra espressi».
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