HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

PERMESSI SOGGIORNO PER STUDIO: È POSSIBILE SVOLGERE UN LAVORO ESTIVO?

Permessi soggiorno per studio: è possibile svolgere un lavoro estivo?

Il permesso di soggiorno per studio a extracomunitari consente lo svolgimento di attività lavorativa in Italia con specifiche limitazioni. Vediamo quali.

Ascolta la versione audio dell'articolo

 Il permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio  a cittadini extracomunitari è  previsto e regolato attualmente dall'  art. 39 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod. - Testo unico immigrazio - e dagli artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/99 e succ. mod.)

Si ricorda innanzitutto che il permesso per studio è necessario per i cittadini stranieri non comunitari che hanno fatto ingresso in Italia con un visto per motivi di studio e che devono frequentare corsi di studio o formazione della durata superiore a 3 mesi. 

 Il permesso di soggiorno per motivi di studio va  richiesto alla Questura (in particolare all' Ufficio Immigrazione) entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio dello studente, tramite kit postale. Il Permesso di Soggiorno per Motivi di Studio può essere rinnovato, al fine di coprire l’intero corso di studi previsto nel rilascio del visto di ingresso.

Questo permesso consente anche lo svolgimento di una attività lavorativa ma con le limitazioni previste dall’art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999, secondo il quale “il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di  validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo 

  • non superiore a 20 ore settimanali,  anche cumulabili per cinquantadue settimane, 
  • con  limite annuale di 1.040 ore”.

L'ispettorato del lavoro ha recentemente risposto  in maniera  molto restrittiva ad un interpello in cui si chiedeva se sia  possibile  non rispettare  il numero massimo di ore settimanali  cumulandole nei mesi estivi, quando i corsi  di studio vengono interrotti , fermo restando il limite massimo di 1040 ore di lavoro annuale.

Nella nota N. 1074 del 25 maggio 2022  l'Ispettorato afferma che   con il permesso di soggiorno  per motivi di studio è possibile  soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti  che non  possono valicare:

  •   né il limite di 20 ore settimanali 
  • né  limite  annuale di 1.040 ore complessive.

Un lavoro estivo con orari settimanali maggiori non è quindi realizzabile.

L'ispettorato spiega che  sulla base del parere del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  nello stabilire la facoltà di svolgimento di una attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione,  si intende  consentire allo studente straniero di potersi  mantenere agli studi, fermo restando che l'attività didattica/formativa (ragione dell’ingresso e permanenza nel territorio italiano)  deve avere comunque l' assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa. Per questo sono stati fissati gli specifici limiti orari.

L'ispettorato  ricorda infatti  che l’ingresso per motivi di studio  non è  subordinato alla disponibilità delle quote stabilite con il decdeto flussi ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998), in quanto  si tratta di una disciplina  specifica e piu favorevole, proprio per le finalità formative,  di quella prevista per coloro che intendano fare ingresso in Italia nazionale per finalità lavorative

La nota specifca quindi  che  se il  titolare del permesso per motivi di studio intende lavorare per un  numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione del permesso in permesso per motivi di lavoro.

 

Tag: STRANIERI IN ITALIA STRANIERI IN ITALIA LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CCNL E TABELLE RETRIBUTIVE 2024 · 22/11/2024 CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche: rinnovo in vigore

Validato dalla Corte dei Conti Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Fondazioni lirico-sinfoniche. La tabella dei minimi retributivi in vigore

CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche: rinnovo in vigore

Validato dalla Corte dei Conti Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Fondazioni lirico-sinfoniche. La tabella dei minimi retributivi in vigore

Concorso RIPAM Sud 2200 posti: prova scritta e istruzioni

Pubblicato il calendario della prove del concorso Coesione SUD 2200 posti 2024, al via il 10 dicembre. Tutte le INFO, faq RIPAM. Requisiti e posti disponibili. WEBINAR GRATUITO

TFS le regole per la detassazione parziale

La risposta a interpello 225 dell'ADE chiarisce il tema di imponibilità del TFS. La normativa sulla detassazione non è applicabile al TFR. Il limite si riferisce

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.