Rispondiamo alla domanda con un breve stralcio preso dal libro Fiscalità e adempimenti del trust.
Come abbiamo già avuto modo di segnalare, il trust è una figura giuridica molto versatile che può assumere forme estremamente diversificate e soddisfare numerose esigenze.
La struttura essenziale del trust vede la presenza di tre soggetti, ovvero:
• il disponente (o “settlor”);
• il “trustee”;
• il beneficiario o i beneficiari.
Il trust determina un trasferimento di beni/diritti dal disponente al trustee. Il trustee diventa proprietario ed amministratore dei suddetti beni con il vincolo di gestirli nell’interesse dei beneficiari, ovvero in funzione di uno scopo.
Il trust è quindi caratterizzato dai seguenti aspetti:
a) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
b) i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo
le norme imposte dalla legge al trustee.
Il fondo in trust esce, quindi, definitivamente dal patrimonio del disponente ma non entra a far parte del patrimonio del trustee e non è più soggetto alle pretese dei creditori o di terzi (sempre in assenza di situazioni patologiche).
Le motivazioni che spingono un disponente a trasferire i propri beni in trust, ivi inclusi beni immobili, possono essere molteplici; tra le tante si cita la necessità di dirimere conflitti potenziali tra gli eredi, quella di proteggere il disponente stesso dal commettere future sciocchezze, quella ancora di garantire una continuità aziendale in assenza di eredi o ancora quella di tutelare un disabile.
L’effetto principale del trust è il c.d. “effetto segregativo” che determina la separazione dei beni conferiti nei confronti sia del patrimonio del disponente sia del patrimonio del trustee, con la conseguenza che i medesimi beni non potranno essere oggetto di azioni esecutive e/o cautelari tanto da parte dei creditori particolari del disponente, una volta decorso sia il termine per esperire l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sia il termine annuale previsto dall’art. 2929-bis, quanto da quelli del trustee.
Analizziamo ora le diverse figure dell’istituto:
1. il disponente;
2. il trustee;
3. il guardiano;
4. i beneficiari.
Per continuare ad approfondire si rimanda al libro Fiscalità e adempimenti del trust - Libro carta
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