A decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili con altre somme a debito nel modello F24, o rimborsabili, ai soggetti intestatari di conto fiscale, viene elevato a 2 milioni di euro.
Lo prevede il comma 72 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 che dispone quanto segue: "a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro".
Ricordiamo che nel tempo, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1 della L. 388/2000 in materia di compensazione, ha subito diverse modifiche, in particolare il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili con altre somme a debito, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale:
- dal 1° gennaio 2001 era fissato in 516.456,90 euro per ciascun anno solare,
- dal 2014 elevato a 700.000,00 euro (articolo 9, comma 2, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35).
- per il solo anno 2020 aumentato a 1 milione di euro (dall'articolo 147 del Decreto Rilancio DL34/2020)
- per il 2021 ulteriormente incrementato a 2 milioni di euro (dall'articolo 22 del Decreto Sostegni Bis (DL 73/2021).
Infine la Legge di bilancio 2022 ha stabilizzato il limite massimo in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Si ricorda che il limite alla compensazione opera cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d’imposta, come chiarito dalla risposta all’interrogazione del 10 marzo 2016, n. 5-08067 e ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di interpello del 12 maggio 2021 n. 336.
Inoltre si precisa che nel plafond ex articolo 34 della l. n. 388 del 2000 non rientrano i crediti d’imposta derivanti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi (cfr. ex multis circolare del 18 settembre 1998, n. 219, e risoluzione del 24 maggio 1999, n. 86/E) per i quali rimane fermo il limite di compensazione annuale pari a 250.000 euro (cfr. articolo 1, comma 53, della l. n. 244 del 2007).
In merito alle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP, comprese le addizionali e le imposte sostitutive, emergenti dalle dichiarazioni annuali o dalle istanze sono ora allineate a quelle già previste per i crediti IVA, con la conseguenza che detti crediti, se eccedenti i 5.000 euro, possono essere utilizzati in compensazione non più dal 1° giorno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione annuale o istanza.
Si ricorda, inoltre, che la dichiarazione annuale o l'istanza, da cui emerge il credito compensabile superiore a 5.000 euro, deve recare il visto di conformità e che la compensazione va eseguita utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Entratele Fisconline).
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