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COMUNICAZIONE LAVORO OCCASIONALE ANCHE PER I VOLONTARI?

Comunicazione lavoro occasionale anche per i volontari?

Vediamo alcuni casi particolari sull'obbligo di comunicazione preventiva del lavoro occasionale . L'ispettorato chiarisce il caso dei volontari

Ascolta la versione audio dell'articolo


I volontari  che percepiscono solo rimborsi spese non sono soggetti  all'obbligo di comunicazione dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale. 

Lo specifica una nota dell'ispettorato del lavoro  del 1 marzo 2022 sottolineando comunque  che resta salva la facoltà dell'ispettorato di verificare la reale natura della prestazione.

 Si ricorda che l'obbligo di comunicare prima dell'inizio dell'attività le prestazioni di lavoro autonomo occasionale,  è stato istituito dal recente decreto n. 146 2021 cd collegato fiscale alla legge di bilancio . Riguarda in particolare i  committenti che operano in qualità di imprenditori (esclusi quindi i professionisti)  che impiegano  lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.  

In merito l'ispettorato del lavoro ha emanato una circolare di istruzioni in particolare sul periodo transitorio,  e due note  con faq  sui soggetti e prestazioni obbligate.

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Sulle modalità di invio leggi Comunicazione lavoro occasionale le regole e le faq aggiornate

Nella circolare di istruzioni era  stato chiarito che , in via generale, sono escluse :

  • le collaborazioni coordinate e continuative,  comprese quelle etero-organizzate  già oggetto di comunicazione preventiva;
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017)
  • le professioni intellettuali, oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, soggetti a specifici  obblighi di comunicazione (DL 152 2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro)

Riportiamo  di seguito la faq riguardante le prestazioni nell'ambito del volontariato.

"11. Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo  rimborsi spese, sono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.  81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente  l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No, in quanto l’obbligo di comunicazione introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021,  è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. –  riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro  prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in  ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n.  917/1986 (cfr. ML e INL nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022).

Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad  essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell’obbligo. Resta salva ogni  eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla  esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento."

 Per approfondire vedi: 

 Lavoro Autonomo Occasionale di P. Ballanti (eBook 2022) e

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