La risposta a questa domanda la prendiamo dall'e-book pubblicato nella Collana i Pratici di FiscoeTasse dal titolo: IRPEF 2022: applicazioni pratiche ed esempi (eBook).
In generale, le somme percepite a titolo di risarcimento di un danno rappresentato da una perdita patrimoniale (danno emergente) non sono soggette a tassazione.
Al contrario, sono tassati gli importi risarcitori di un danno consistente nella perdita di redditi (lucro cessante).
In particolare è esclusa la tassazione delle rendite INAIL quali:
- Rendita di inabilità permanente (totale o parziale);
- Rendita per morte spettante ai superstiti;
- Assegno di morte;
- Assegno per assistenza personale continuativa;
- Rendita di passaggio per i lavoratori colpiti da silicosi e asbestosi con invalidità permanente o superiore all’80%.
Sono altresì esenti da IRPEF (a patto che si dimostri l’esistenza di un danno che non si traduce in un mancato guadagno):
- Somme ricevute dal lavoratore in via transattiva per aver subìto una perdita di energia psicofisica a seguito di lavoro straordinario reso oltre l’orario massimo;
- Somme percepite a titolo di risarcimento per danno biologico derivante da demansionamento, dequalificazione o mancata promozione nonché da un atteggiamento persecutorio posto in essere dal datore di lavoro, con conseguente pregiudizio alla salute e all’immagine;
- Somme ricevute a titolo di risarcimento per danni all’immagine del lavoratore ovvero derivanti da mobbing;
- Rimborsi di spese sostenute nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.