L'articolo 13 comma 1 del DL 146 2021 (Decreto Fiscale) convertito in legge 215 2021 con una modifica al decreto legislativo 81 2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) ha introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva da parte dei committenti qualificati come imprenditori, in caso di utilizzo di lavoro autonomo occasionale (inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 .)
In risposta a numerosi dubbi sorti in proposito tra gli addetti ai lavori, con la Nota n. 109 del 29.1.2022, l'Ispettorato del lavoro ha provveduto a chiarire, tra l'altro, che le prestazioni lavorative in smart working di per sé non godono di un esclusione in quanto la sede di lavoro non è una discriminante.
Vanno valutati altri aspetti , ad esempio: se la prestazione lavorativa è di tipo intellettuale (art .2229 c.c.), la comunicazione preventiva non è dovuta per la natura della prestazione e non per il luogo in cui si svolge.
Leggi in merito: Comunicazione preventiva: escluse le prestazioni occasionali.
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L'ispettorato in altre FAQ afferma inoltre non sono compresi nell'obbligo contratti di lavoro che già prevedono obblighi di comunicazione come ad esempio:
- il contratto di prestazione occasionale PrestO che prevede l'intermediazione dell'INPS,
- il contratto di lavoro intermittente che va comunicato sulla piattaforma CLICLAVORO con il modello UNILAV
- il lavoro autonomo occasionale nel settore dello spettacolo, già soggetto agli specifici adempimenti previsti dall'art .6 del decreto CPS n. 708/1947.