Con risposta ad una faq pubblicata in data 3 febbraio 2022 sul sito della agenzia delle Entrate, si chiede, in merito alla cessione del credito di imposta relativo ai bonus edilizi il termine entro cui è possibile procedere a ulteriori cessioni alla luce delle nuove limitazioni previste dal Decreto Sostegni ter.
In particolare si chiede se "un contribuente titolare di un credito, in data 28 gennaio 2022, ha comunicato all’Agenzia delle entrate l’opzione di cessione del credito di cui al comma 1 dell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020. Può effettuare un’ulteriore cessione in data 3 febbraio?"
La risposta delle Entrate è affermativa, poiché tale fattispecie rientra nella disciplina transitoria dettata dal comma 2 dell’art. 28 del dl n. 4 del 2022, a condizione, ovviamente, che la cessione del 3 febbraio sia validamente comunicata all’Agenzia delle entrate prima del 17 febbraio 2022.
Con una FAQ infatti l’Agenzia rende noto che ci sono 10 giorni in più per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal decreto Sostegni-ter.
Il termine entro il quale i contribuenti potranno inviare la comunicazione dell’opzione viene prorogato al 16 febbraio (ossia prima del 17 febbraio) anziché il 6 febbraio (ossia precedentemente al 7 febbraio 2022) come previsto dal decreto Sostegni ter.
La proroga, anticipata nella Faq, sarà oggetto di un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Per effetto della disciplina transitoria il nuovo cessionario potrà, dal 17 febbraio 2022, effettuare “esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.
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