HOME

/

PMI

/

GLI ASPETTI FISCALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO

/

REGIME OSS: COME VA CALCOLATA LA SOGLIA DEI 10.000 € DI VENDUTO?

Regime OSS: come va calcolata la soglia dei 10.000 € di venduto?

Le Entrate con risposte a domande dei contribuenti forniscono i primi chiarimenti sui regimi OSS e IOSS in vigore dal 1 luglio 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal primo luglio 2021 è stata ampliata la platea di attività che possono rientrare nel regime O.S.S. (One stop shop) o nel regime I.O.S.S. (import one stop shop). 

Grazie a tali regimi opzionali si introduce un sistema di assolvimento dell’Iva centralizzato e digitale semplificato.

In particolare, il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati.  Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.

Le Entrate hanno reso disponibile una apposita sezione di risposte a domande frequenti dei contribuenti dei nuovi regimi: clicca qui per accedervi.

Come è calcolata la soglia dei 10.000 € di venduto da parte del soggetto passivo ai fini dell'adesione al regime OSS?

Come specificato da una faq delle Entrate, la soglia di 10.000 EURO si calcola su base annuale e fa riferimento, al netto dell’IVA, al volume d’affari realizzato dal venditore nell’anno solare precedente con riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi TTE (servizi di Telecomunicazione, servizi di Teleradiodiffusione e servizi Elettronici) effettuate nell’intero territorio della UE.

Il calcolo del valore di soglia è disciplinato dall’articolo 59 quater della Direttiva IVA, recepito dall’articolo 41 del DL n° 331 del 30/08/1993, il cui comma 1, lett. b), n. 2), stabilisce che l’imposta non si applica nello Stato di consumo (e dunque si applicherà l’imposta dello Stato di identificazione del venditore) se: “l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi (…) e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è  superato” .

In sostanza, per le operazioni poste in essere, ad esempio, nel 2022 si dovrà tenere conto anche del volume dei corrispettivi, per operazioni nei confronti di soggetti privati UE, dell’anno 2021

Si può comunque decidere di optare sin da subito per l’imponibilità nel Paese di destinazione, senza tenere conto della soglia.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 83 del 25/052021, recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455, precisa che, in caso di superamento della soglia in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore s’intendono effettuate nello Stato membro di origine. L’imposta si applica secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.

Leggi anche 

Tag: GLI ASPETTI FISCALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO GLI ASPETTI FISCALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

GLI ASPETTI FISCALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO · 02/08/2024 Farmacia online: chi può vendere farmaci online e come si richiede l’autorizzazione?

E-commerce Farmacia e parafarmacia: la vendita online di farmaci. Ecco come si richiede l’autorizzazione per la vendita online

Farmacia online: chi può vendere farmaci online e come si richiede l’autorizzazione?

E-commerce Farmacia e parafarmacia: la vendita online di farmaci. Ecco come si richiede l’autorizzazione per la vendita online

Truffe informatiche: i consigli pratici di ABI per evitarle

ABI suggerisce i comportamenti da tenere per tutelarsi da eventuali truffe informatiche nelle operazioni finanziarie on line e allo sportello

E-commerce: possibilità di sviluppo per imprese italiane che operano all'estero

Destinate parte delle risorse del fondo 394/81 gestito da SIMEST alle PMI che intendono sviluppare un progetto di internazionalizzazione nell’ambito del commercio elettronico

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.