Si ritiene, indipendentemente da quanto previsto dalle normative regionali, che coloro che esercitano una mera attività di locazione senza fornitura di servizi alla persona non ricadano nella definizione di attività ricettiva.
La normativa turistico-amministrativa regionale può tuttavia obbligare al rispetto degli adempimenti previsti per le strutture ricettive (prezzi, cartellini, assicurazioni, codice identificativo ecc.), fermo restando che non vi è l’obbligo di aprire la partita IVA.
Tuttavia, prima di esporsi a delle sanzioni, per quanto ingiuste, è consigliabile valutare gli adempimenti richiesti dai Comuni che spesso si risolvono nella compilazione di un modulo o in adempimenti statistici.
(Le risposte sono estratte dal Libro cartaceo : Airbnb e Tassazione affitti brevi- aggiornato con la Legge di Bilancio 2022)
Per le locazioni brevi inferiori ai 30 giorni permane l’obbligo di segnalazione alla Questura; infatti, dato che non è obbligatoria la registrazione del contratto, si avrebbe altrimenti un aggiramento della normativa sulla sicurezza.
Se la messa in contatto con gli ospiti avviene per mezzo di un intermediario, quest’ultimo dovrà alternativamente operare e certificare una ritenuta del 21% sugli incassi effettuati per conto del proprietario o inviare i dati contrattuali all’Agenzia delle entrate nel caso le somme vengano riscosse direttamente dal proprietario.
Dal 2021 esiste una presunzione di imprenditorialità, ai fini delle imposte dei redditi, per chi mette in locazione breve più di quattro unità abitative. Il reddito imprenditoriale, in linea teorica, può però essere anche occasionale senza partita IVA, posto che oltre le 5.000 euro è obbligatoria la posizione previdenziale