Dal 1° luglio 2021 sono in vigore i nuovi regimi fiscali agevolati per le vendite a distanza di beni (One Stop Shop – OSS e Import One Stop Shop - IOSS), all’interno della Comunità Europea.
I regimi agevolati sono stati previsti per facilitare l’operatore nell’assolvimento dell’imposta e nella gestione degli adempimenti IVA nel Paese di destinazione dei beni.
In merito alla possibilità di documentare tali operazioni con la fatturazione elettronica, sono stati posti diversi quesiti ad Assosoftware (Associazione facente parte di Confindustria che raggruppa le principale aziende di software gestionali e fiscali), in particolare è stato domandato:
- come deve essere compilato il file XML FatturaPA
- se tali operazioni dovranno essere inserite nella Comunicazioni Operazioni Transfrontaliere (Esterometro), ovvero nel Modello Intrastat
- se tali operazioni dovranno essere assoggettate all’imposta di bollo.
Assosoftware, in data 21 ottobre, ha risposto premettendo quanto segue:
- i soggetti passivi che opteranno per uno dei due regimi dovranno effettuare una dichiarazione online, a cadenza trimestrale (mensile per IOSS), per comunicare tutte le operazioni effettuate verso l’estero e assolvere all’imposta dovuta nei vari Stati membri tramite un unico versamento nel Paese di registrazione; Leggi anche Dichiarazione IVA OSS: dati terzo trimestre entro il 31 ottobre
- l’adesione ai nuovi regimi esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA, pertanto, tali operazioni non concorrono alla formazione del volume d’affari
Ciò premesso vediamo la risposta ai singoli quesiti.
Operazioni OSS/IOSS e fattura elettronica
In merito alla compilazione della Fattura elettronica, il suggerimento è quello di indicare:
- solo l'imponibile con la Natura N7 (che richiama come descrizione, proprio l’art. 74-sexies del DPR 633/1972),
- con IVA esposta sulla descrizione o sul campo “Altri Dati Gestionali” senza effetti sull'imponibile,
- Totale fattura al lordo o al netto dell'IVA (il campo non è controllato da SDI).
Usare altre Nature per l’imponibile, diverse da N7, ad avviso di Assosoftware sarebbe fuori luogo, oltreché rischioso per gli effetti automatici che si potrebbero avere sui registri IVA e LIPE precompilati.
In merito alla trasmissione dell’Esterometro (che tra l’altro sarà soppresso dal 2022) e degli elenchi Intrastat, si ritiene che le vendite a distanza transfrontaliere non ricadano tra le operazioni da comunicare.
Come detto si tratta di operazioni per le quali non è previsto alcun obbligo di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA.
Inoltre, laddove la fattura sia emessa facoltativamente potrebbe sorgere l’obbligo della trasmissione dei dati che, tuttavia, sarebbe automaticamente assolto dalla fattura elettronica medesima.
Per quanto concerne gli elenchi Intrastat, invece, dato che rispondono all’obiettivo di tracciare gli scambi intracomunitari posti in essere tra soggetti passivi IVA, non si ritiene vi siano i presupposti per estenderne il perimetro oggettivo.
Per quanto riguarda l’eventuale applicazione dell’imposta di bollo, si ritiene che, trattandosi di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, non vi siano i presupposti per l’assoggettamento.
Si sottolinea che i suggerimenti dell’Associazione non sono vincolanti ma hanno l’obiettivo di assistere le imprese del settore nella predisposizione degli strumenti software cercando di allineare i comportamenti degli operatori anche ai fini di successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.