Gli psicologi iscritti alla Cassa di previdenza Enpap, che intendono avvalersi dell’esonero contributivo (in attuazione dell'art. 1 commi 20 e 21 Legge n. 178/2020) possono presentare domanda entro il 31 ottobre 2021.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile nella propria Area Riservata del sito ENPAP, accedendo alla sezione “ADEMPIMENTI > Comunicazioni reddituali e saldo” e selezionando l’anno 2020.
Al termine della compilazione verrà generata la ricevuta di presentazione con il calcolo in modalità ordinaria e il calcolo con esonero e un’ulteriore ricevuta per la richiesta di esonero.
Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la copia completa di un valido documento di riconoscimento (fronte/retro) e del codice fiscale. L’Ente effettuerà le verifiche necessarie circa la completezza della domanda.
Per la verifica dei requisiti e le modalità di accesso all’esonero contributivo sono state messe a disposizione specifiche istruzioni e domande frequenti.
Ricordiamo che, ai fini del riconoscimento dell’esonero, gli Iscritti, con eccezione di coloro che hanno avviato l’attività professionale nell’anno 2020, devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
- aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
- aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione all’Ente – individuato, anche per gli iscritti in regime forfettario, secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività – non superiore a 50.000 euro.
Per l’accesso all’esonero è prevista la regolarità della contribuzione previdenziale obbligatoria.
Per gli Iscritti che hanno avviato l’attività professionale nell’anno 2020 non si applica il requisito del calo del fatturato. Non potranno, invece, accedere all’esonero coloro che si sono iscritti all’Ente nell’anno 2021.