La normativa sul riscatto della laurea prevede che siano riscattabili ,ai fini di un anticipo della pensione o di un incremento dell'assegno, i seguenti titoli:
- diploma universitario (corso di laurea da due a tre anni)
- diploma di laurea triennale,
- quadriennale vecchio ordinamento o a ciclo unico (non piu di 6)
- laurea specialistica (non meno di 2 anni)
- dottorato di ricerca
- titoli di studio rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale a decorrere dall'anno accademico 2005/2006: diploma accademico di primo livello;diploma accademico di secondo livello;diploma di specializzazione;diploma accademico di formazione alla ricerca.
- titoli di studio conseguiti all'estero sono riscattabili solo se rilasciati da istituti in paese che hanno accordi di reciprocità con l'Italia o espressamente riconosciuti ai fini previdenziali dal Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca. (vedi sotto ulteriori dettagli)
I master post laurea NON sono riscattabili
In linea generale va anche tenuto presente che :
- il riscatto contributivo degli anni di studio per la laurea in Italia è possibile solo qualora sia stato versato almeno un contributo previdenziale obbligatorio in Italia;
- i costi sostenuti se l'interessato risiede all'estero, quindi senza reddito imponibile in Italia, non possono godere della deducibilità fiscale.
- i periodi di studio che coincidano con periodi di lavoro non sono riscattabili.
Lauree all'estero: riconoscimento ai fini previdenziali (equivalenza amministrativa)
La normativa ordinaria del 1933 prevede che possano essere oggetto di riscatto contributivo solo i tperiodi di studio che portano al conseguimento di titoli di studio acciademico esteri ricoconsciuti con valore legale da università italiane e con paesi che hanno con l'italia accordi bilaterali
A seguito della “Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997” : adottata con il D.P.R.n.189/2009, per i paesi firmatari è stato istituito diverso meccaniscmo che prevede invece un riconoscimento di equivalenza accademica e un riconoscimento "ai fini previdenziali" anche detto di equivalenza amministrativa che è di competenza del MIUR Ministero dell'istruzione università e ricerca
Quando il contribuente richiede all'INPS il riscatto di un titolo dis tudio conseguito in questi paesi l'istituto si rivolbe al MIUR per l'autorizzazione. Il procedimento è stato illustrato in dettaglio nel messaggio INPS 6208 del 2014
Per questo, la domanda dell'interessato deve essere corredata di seguenti documenti
- per il titolo di studio rilasciato in Paese non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo o alla Confederazione Svizzera ( art.1, comma 1, lett. c, e art.3, comma 2, lett. a: sono necessari:
1) titolo di studio, tradotto e legalizzato;
2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
- Se invece il titolo di studio è stato rilasciato in Paese aderente alla Unione Europea e allo Spazio economico europeo o dalla Confederazione Svizzera sono necessari:
1) titolo di studio tradotto;
2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
Il MIUR si riserva 90 giorni per la risposta.
Per gli interessati dunque necessario fare richiesta all'INPS , armandosi di pazienza per la risposta. Eventualmente puo essere utile chiedere l'assistenza di un Patronato.