Il contratto di lavoro per colf e badanti è stato rinnovato nel settembre 2020 . E' in vigore dal 1 ottobre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022 (qui il testo multilingue e il verbale integrativo con le tabelle retributive aggiornate). Vediamo di seguito una sintesi di quanto prevede la normativa contrattuale in materia di orario di lavoro , straordinari , riposi e festività che il datore di lavoro è tenuto a rispettare e la loro retribuzione.
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L'orario di lavoro per colf e badanti nel contratto di lavoro domestico
L''art 14 del contratto Colf prevede che la durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di:
- 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
- 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
Particolari modalità sono previste per lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, e per gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici,.
l lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, se l'orario non è interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ha diritto anche ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere . Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire . È consentito il recupero consensuale per non più di 2 ore giornaliere.
La collocazione dell'orario è fissata dal datore di lavoro, per i lav. conviventi , mentre per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente concordata fra le parti.
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Riposo settimanale nel CCNL lavoro domestico
1. Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti.
2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno
3. Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica.
4. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
5. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione della giornata.
Lavoro domestico in orario notturno e pausa pranzo
Salvo quanto previsto sopra è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20%. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, vanno effettuate fuori dell'orario di lavoro.
Al lavoratore con orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore spetta la fruizione del pasto, ovvero, un'indennità pari al suo valore convenzionale fissata dal contratto . Il tempo necessario alla fruizione del pasto va concordato e non è retribuito.
Lavoro straordinario orario massimo e retribuzione
Art. 15: Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa straordinaria oltre l'orario ma ciò non deve pregiudicare il diritto al riposo .
Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
- - del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- - del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- - del 60% in una delle festività indicate nell’art. 16 o nella giornata di domenica o della giornata solenne prevista dalla religione del lavoratore
Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, eseguite tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione maggiorata del 10%.
Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.
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Festività previste dal contratto Colf
Sono considerate festive le giornate riconosciute dalla legislazione che attualmente sono:
- 1° gennaio, - 6 gennaio, - lunedì di Pasqua, - 25 aprile, - 1° maggio, - 2 giugno, - 15 agosto, - 1° novembre, - 8 dicembre, - 25 dicembre, - 26 dicembre, - S. Patrono del Comune.
In tali giornate sarà osservato il completo riposo, con normale retribuzione.
Per il rapporto ad ore le festività verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale.
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