HOME

/

LAVORO

/

MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

/

DIMISSIONI LAVORATORE PADRE: C'È OBBLIGO DI PREAVVISO E CONVALIDA ?

Dimissioni lavoratore padre: c'è obbligo di preavviso e convalida ?

Riepilo go delle regole sulle dimissioni del lavoratore nei primi anni di vita del bambino: in tema di preavviso , indennità di preavviso e sulla convalida presso l'ispettorato.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il testo unico a tutela delle maternità e paternita prevede tra le varie misure  a salvaguardia della genitorialità,    il divieto di licenziamento della lavoratrice  durante il primo anno di vita del bambino .

Inoltre prevede che le dimissioni della lavoratrice e del lavoratore entro i primi 3 anni di vita del bambino siano soggette a verifica e convalida da parte dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato del lavoro per assicurare che la volonta del dipendente sia genuina .

Leggi anche Congedo padri 2021: ecco le istruzioni

L'ultima modifica è stata effettuata ad opera del d.lgs 80/ 2015 attuativo del Jobs Act,  con il resto degli articoli ,  sono sorti alcuni  dubbi interpretativi   per i quali si sono resi necessari chiarimenti. Per questo  con due note successive  è intervenuto l'ispettorato del lavoro, anche a nome dell'Uffficio legislativo del Ministero. 

Attualmente gli articoli 54 e  55,, D.Lgs. n. 151/2001  testualmente recitano:

Art. 54. Divieto di licenziament

1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

 2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

 3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

 4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b). (1) 

5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo

6. E' altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

 7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.

 8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.032 a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento. 

 Art. 55. Dimissioni 

 1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore ch

e si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità. 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Convalida dimissioni lavoratore  padre

Nella nota 759 2020 l'ispettorato chiarisce che:

  • per il padre che si dimette con il figlio di età inferiore ai 3 anni, il datore di lavoro è sempre tenuto alla convalida della risoluzione consensuale , sia nel caso che il lavoro abbia fruito o meno in precedenza, di un  congedo di paternità. 
  • Nel caso cio non sia avvenuto  il lavoratore è tenuto a mettere a conoscenza  con una autodichiarazione il datore di lavoro della sua situazione familiare e tale dichiarazione deve poi entrare nel verbale di  convalida delle dimissioni  ad evitare che il datore di lavoro dichiari che non era a conoscenza  della paternità)

Preavviso dimissioni lavoratore padre e indennità

Invece nella nota 896 2020 l'ispettorato interviene sull'obbligo di preavviso da parte del  padre lavoratore , fruitore del congedo di paternità e   che si dimette durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, chiarendo che :

  1.   il lavoratore che usufruisca del congedo obbligatorio in sostituzione dell madre ( a seguito della morte della madre o della sua grave infermità, di abbandono ovvero di affidamento esclusivo del bambino al padre,)   non è tenuto al preavviso  ma ha comunque  diritto all’indennità sostitutiva dello stesso da parte del datore di lavoro.  
  2. il padre lavoratore  che non ha beneficiato del congedo di paternità, ha diritto a dare le dimissioni senza preavviso  purché , anche in questo caso il lavoratore abbia comunicato al datore di lavoro la sua situazione familiare.  Va evidenziato che per  l’Ispettorato tale comunicazione puo  anche essere fatta  all’atto stesso della presentazione delle dimissioni .


Fonte immagine: Foto di sarahbernier3140 da Pixabay

Tag: MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO · 19/11/2024 Assegno Unico: date pagamenti fino a dicembre 2024

Il calendario dei pagamenti dell'assegno unico universale fino a fine anno. Importi e conguagli 2024. I dati dell'osservatorio INPS fino a settembre 2024:

Assegno Unico: date pagamenti fino a dicembre 2024

Il calendario dei pagamenti dell'assegno unico universale fino a fine anno. Importi e conguagli 2024. I dati dell'osservatorio INPS fino a settembre 2024:

Bonus nascita 1000 euro e bonus nido 2025: i dettagli

Nuovo bonus nascita e aumenti bonus nido tra le misure per le famiglie nel DDL Bilancio inviato al Parlamento. Maggiori detrazioni per i nuclei numerosi

Decontribuzione mamme 2025: anche alle lavoratrici autonome

Le anticipazioni sulla legge di bilancio 2025 annunciano un estensione anche alle lavoratrici con P.IVA dello sgravio totale per le lavoratrici dipendenti con almeno 2 figli

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.