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CERTIFICAZIONE VERDE COVID: QUALI SONO I CASI DI ESENZIONE?

Certificazione verde covid: quali sono i casi di esenzione?

La certificazione verde covid non è obbligatoria per i bambini minori di 12 anni. Vediamo i casi di esenzione

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Dal 1 settembre la certificazione verde covid sarà obbligatoria, con specifiche condizioni, per:

  • scuola
  • università
  • trasporti.

Inoltre come sappiamo dal 6 agosto scorso l'ultimo decreto Draghi ha previsto l'obbligo di certificazione verde per l'accesso a bar, ristoranti, teatri e spazi al chiuso.

Per approfondimento leggi Certificazione verde Covid: il CTS favorevole alla proroga di validità da 9 a 12 mesi

Certificazione verde covid e le regole per i bambini

I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde COVID-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto:

  • mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, 
  • visitare un museo 
  • o un parco di divertimento.

La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi :

  • ai centri educativi per l'infanzia 
  • e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.

Tuttavia  in caso di viaggio dall’estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.

Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica.

Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

Certificazione verde covid e i casi di esenzione

L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

  • ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
  • ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
  • i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf.

Potrebbe interessarti anche Certificazione verde: quando è obbligatoria per partecipare ad uno spettacolo?

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