Dal 1° gennaio 2020 le spese sanitarie sono detraibili solo se pagate con sistemi di pagamento “tracciabili”.
A questa regola fanno eccezione:
- le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici
- e le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Si vedano in proposito i seguenti provvedimenti del 16 ottobre 2020 il n. 329676/2020 e il n. 329652/2020.
Spese per psicoterapia e detraibilità IRPEF
In merito alle spese sostenute per psicoterapia, l'agenzia delle entrate in risposta ad un contribuente sulla propria rivista on line FiscoOggi ha chiarito che sono detraibili a certe condizioni.
Questo il quesito: "Ho eseguito delle prestazioni sanitarie di psicoterapia, pagandole con carta di credito. Potrei avere conferma che per portare in detrazione dall’Irpef le somme pagate non occorre alcuna prescrizione medica preventiva? "
L'agenzia conferma che le spese sostenute:
- per le prestazioni rese alla persona da psicologi e psicoterapeuti
- per finalità terapeutiche
- sono detraibili senza necessità di prescrizione medica.
Per usufruire della detrazione dall’Irpef del 19% è sufficiente essere in possesso di una certificazione della spesa quale
- ricevuta fiscale
- fattura
rilasciata dal professionista sanitario, dalla quale certificazione risulti:
- la figura professionale che ha reso la prestazione
- la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Occorre conservare, inoltre, la ricevuta del versamento che il contribuente ha effettuato con la carta di credito.
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