L'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, ha introdotto l'obbligo di certificazione verde covid 19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico.
Certificazione verde e spettacoli aperti al pubblico
Tale obbligo, come chiarito da una risposta a FAQ pubblicata sul sito del Governo, si riferisce a luoghi:
- che consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori
- ad esempio sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto.
L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 NON si applica, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso:
- quali in piazze, vie o parchi pubblici,
- a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento
- che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito
- e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso.
Certificazione verde e sagre e fiere
L’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.
Però, nel caso in cui le sagre e fiere si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione.
Attenzione va prestata al fatto che in caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
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