La Direttiva 254/14/UE (2014) ed il D. LGS 254/2016 che l'ha recepita in Italia, prevedono l'obbligo della redazione della Dichiarazione non finanziaria solo per i soggetti di interesse pubblico: Banche, Assicurazioni, Società quotate e tutti gli enti indicati all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”, ed in particolare :
- società che emettono titoli quotati in un mercato regolamentato in Itala o nell’Unione Europea,
- banche,
- imprese di assicurazione ed di riassicurazione
che abbiano superato almeno due limiti dimensionali alla data di chiusura del bilancio: più di 500 dipendenti e un totale di bilancio di 20 mln di euro o, in alternativa, un totale di ricavi delle vendite e delle prestazioni di 40 mln euro.
Si rende opportuno evidenziare che ancora di più oggi, in forza degli orientamenti EBA in vigore dal 30 giugno 2021, sia gli investitori che le banche sono attenti alle informazioni di carattere non finanziario. In più, è rilevante il peso dell’informativa non finanziaria nell’ottica di una compliance aziendale integrata rispetto:
- agli obblighi previsti dalla Legge 231/01, per la definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che tenga conto delle informative specifiche dei temi materiali ;
- all’obbligo di adeguato assetto societario, ex art. 2086 c.c.;
- all’approccio forward looking degli indicatori di allerta secondo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII (la cui attuazione non è ancora avvenuta mentre si scrive).
Di conseguenza, la redazione della rendicontazione non finanziaria su base volontaria si rende necessaria per compiere altri vincoli normativi riferibili a tutte le imprese, e quindi anche ai soggetti che non sono perimetrati nell’obbligo normativo della Direttiva. (cfr pag 18 e ss dell'Ebook "La Rendicontazione non finanziaria ed il modello di business sostenibile delle PMI")