La festività di Ferragosto , il15 agosto (festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria) è compresa tra le festività infrasettimanali previste dalla Legge , le altre sono:
- Capodanno, 1 gennaio);
- ’Epifania (6 gennaio);
- giorno di lunedì dopo Pasqua (cd. Pasquetta);
- giorno di Ognissanti (1 novembre);
- giorno dell’Immacolata Concezione (8 dicembre
- giorno di Natale ( 25 dicembre);
- giorno di Santo Stefano (26 dicembre);
Come noto, nelle giornate festive il lavoratore ha diritto sia all'astensione dal lavoro che alla percezione della relativa retribuzione .
La misura della retribuzione dipende dalle modalità di pagamento della stessa e varia a seconda che il lavoratore sia pagato con retribuzione fissa mensile o con retribuzione oraria (occorre sempre consultare la contrattazione collettiva applicabile al caso di specie onde individuare con certezza il trattamento economico da riservare a tutte le Festività )
Il caso particolare in cui la festività cada domenica, al dipendente spetterà oltre alla giornata retribuita secondo la retribuzione globale di fatto anche un ulteriore giornata di lavoro pari, almeno nel settore industriale, ad 1/26 della retribuzione (Sentenza Cassazione n° 14643/2006).
Tale criterio è stabilito espressamente dalla legge con riferimento alle festività nazionali e non può estendersi alle altre festività (Cass. 2 settembre 2004, n. 17764;
Nel caso in cui Ferragosto , come ogni altra festività riconosciuta, coincida con il sabato , al lavoratore non spetta alcuna quota aggiuntiva, salvo diversa previsione dei CCNL.
Le modalità di calcolo della paga nella giornata festiva
RETRIBUZIONE FISSA MENSILE : la retribuzione mensile dei lavoratori rimane inalterata indipendentemente dal numero delle festività infrasettimanali ricorrenti nel mese .
RETRIBUZIONE ORARIA I lavoratori pagati con retribuzione oraria devono invece essere retribuiti secondo l’orario normale ovvero 8 ore in caso di settimana corta (40 : 5) oppure 6,67 ore in caso di settimana lunga (40 : 6) facendo sempre salva la possibilità per la contrattazione collettiva di regolare il trattamento in maniera differente.
Casi particolari
- se il lavoratore è sospeso dal lavoro per un periodo superiore a 15 giorni la festività non sarà retribuita ai sensi della Legge 90/1954 art. 3;
- se invece la festività coincide con un giorno di riposo compensativo (esempio un qualsiasi giorno della settimana) al lavoratore non spetta nessuna retribuzione aggiuntiva ( Sentenza della cassazione n° 16234/2002);
Le festività e il rapporto con le altre assenze
Le tipologie di assenze che danno comunque diritto al pagamento della giornata festiva sono:
1)malattia e infortunio
2)astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
3)congedo matrimoniale;
4)ferie;
5) permessi;
6) assenze per giustificato motivo,riduzione orario lavoro;
7) sospensione del lavoro non per colpa del lavoratore;
8)sospensione del lavoro per riposo compensativo per aver lavorato di domenica;
9)sospensione del lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica o con altro giorno festivo previsto dalla contrattazione collettiva.