Nelle dichiarazioni dei redditi 2021, riferite al periodo d'imposta 2020, è possibile beneficiare di un credito d'imposta per i redditi esteri. In particolare, il credito d’imposta spetta ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito redditi (di lavoro dipendente, di pensione, utili e proventi, ecc.) in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive a partire dal 2020 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 730/2021, indipendentemente dall’anno in cui tali redditi sono stati percepiti.
Attenzione va prestata al fatto che si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate, sono quindi escluse
- le imposte pagate in acconto
- le imposte pagate in via provvisoria
- le imposte per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Si specifica che
- è possibile usufruire del credito d’imposta nel periodo in cui il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo nazionale anche qualora, in tale periodo, non si sia ancora verificato il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere, purché tale pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo.
- è stato introdotto il meccanismo del riporto all’indietro e in avanti (cc.dd. “carry back” e “carry forward”) delle eccedenze d’imposta italiana ed estera, consentendo di memorizzare per sedici esercizi complessivi il credito che, per incapienza dell’imposta italiana, non è detraibile nel periodo in cui il reddito estero è imponibile in Italia.
Attenzione: nel caso in cui si decida di usufruire delle possibilità di cui ai punti 1 e 2 sopra, è necessario utilizzare esclusivamente il modello RedditiPF 2021 e compilare il quadro CE presente nel fascicolo 3.
Requisiti per far valere il credito d’imposta nel modello 730
I requisiti per far valere il credito nel modello di dichiarazione 730/2021 sono:
- che il reddito estero concorra o abbia concorso alla formazione del reddito complessivo del contribuente in Italia;
- che le imposte pagate all’estero abbiano natura di imposte sul reddito. Sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo Stato estero in cui il reddito è prodotto, sia le altre imposte o tributi esteri sul reddito;
- che le imposte pagate all’estero siano “definitive”. In caso di applicazione della retribuzione convenzionale, ai fini del calcolo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente al rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente.
Ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:
- un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, dell’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, della misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’art. 165 del TUIR (Reddito Estero/Reddito Complessivo Netto x Imposta Italiana);
- la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
- la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
- l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
- l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione.
Nel caso in cui il contribuente non abbia copia della dichiarazione dei redditi presentata all’estero in quanto non prevista dal Paese estero, può attestare con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la circostanza di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero. Rimane fermo che, anche in tale caso, deve essere conservata la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese estero.
Si chiarisce che la documentazione a sostegno dei presupposti deve essere acquisita dal sostituto di imposta nel caso in cui il credito per i redditi prodotti all’estero sia riconosciuto dal sostituto stesso in sede di conguaglio e sia conseguentemente certificato. Pertanto, per il credito d’imposta certificato nella CU dal sostituto d’imposta non può essere richiesta al CAF o al professionista abilitato ulteriore documentazione a sostegno dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa all’estero.