Per favorire la libera circolazione dei lavoratori , le prestazioni previdenziali (pensioni) e le prestazioni assistenziali (assegni di inabilità, indennità di disoccupazione, prestazioni di sostegno al reddito, assistenza sanitaria) sono garantite ai residenti di ciascun paese UE così come ai cittadini degli altri paesi membri in maniera reciproca grazie all'applicazione dei Regolamenti Comunitari.
Con i paesi extra UE e piu limitatamente, in tema solo di previdenza e assistenza sociale, sono stipulate invece le Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
cioè atti di diritto internazionale con i quali ciascuno Stato si impegna ad assicurare la parità di trattamento e la portabilità dei diritti ai cittadini dell'altro Stato, garantendo loro gli stessi benefici previsti nei confronti dei propri cittadini
Gli accordi bilaterali, a differenza dei regolamenti comunitari, per essere operanti nell'ordinamento interno dello Stato devono essere ratificati da una legge ordinaria
Le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi:
- la parità di trattamento per la quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini dell'altro Stato convenzionato lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;
- il mantenimento dei diritti acquisiti e la possibilità di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza, anche se a carico di un altro Stato;
- la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione per il lavoro svolto in ciascuno dei due Stati convenzionati, che si cumulano, per paesi non sovrapposti, per acquisire il diritto alle prestazioni pensionistiche.
Paesi in cui si applicano convenzioni bilaterali
attive convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i seguenti Stati esteri extracomunitari, (con i link alle relative convenzioni e altre istruzioni INPS):
- Argentina,Australia,Brasile,Canada e Quebec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico (solo pagamento pensioni in Italia) ,Paesi dell'ex-Jugoslavia* (Repubblica del Kosovo,Repubblica di Macedonia,Repubblica di Montenegro,Repubblica di Serbia e Vojvodina , Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, USA (Stati Uniti d'America), Venezuela
Regolamenti comunitari e paesi a cui si applicano
I Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano ai 27 Paesi membri dell’Unione europea QUI l'elenco aggiornato e anche a :
- Regno Unito, in applicazione dell’Accordo di recesso (WA) entrato in vigore il 1.2.2020 (vedi circolari n. 16/2020 e n. 53/2021)
- Svizzera
- Islanda, Liechtenstein e Norvegia (Stati SEE – Spazio Economico Europeo)
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