Il superminimo è una quota di retribuzione eventuale (cioè che puo anche non essere presente) che supera il minimo tabellare previsto dal contratto nazionale per un determinato livello.
Il superminimo viene erogato sulla base di specifici accordi .Puo essere sia individuale che collettivo:
- nel primo caso l'importo del superminimo è erogato al singolo per meriti particolari o altre valutazioni del datore di lavoro, sulla base di un accordo individuale,
- nel secondo caso è previsto dalla contrattazione collettiva.
In entrambi i casi gli accordi possono prevedere che l'importo del superminimo concordato tra le parti sia o non sia assorbibile cioè sia destinato ad essere compreso nei successivi scatti di aumento che si possono verificare quando il lavoratore passa ad una qualifica superiore oppure a seguito di rinnovo contrattuale collettivo. L'assorbibilità comporta che in caso di un aumento pari al superminimo la retribuzione complessiva di fatto non si modifichi.
Nella lettera di assunzione deve essere specificato se il superminimo sarà assorbibile oppure no.
Solitamente non sono assorbibili il supermininimo individuale legato alla specifica professionalità e al merito del dipendente . L'assorbimento può anche essere espressamente vietato dal CCNL, come nel caso del Contratto Commercio Terziario che in caso di aumenti ad personam prevede la non assorbibilità..
Superminimo: la prova del diritto alla "non assorbibilità"
In una recente sentenza di Cassazione è stato specificato che il superminimo è di norma soggetto al principio dell'assorbimento e in caso di contestazioni il lavoratore è tenuto a provare il suo diritto al mantenimento .
Però nell'ordinanza 10561 del 21 aprile 2021 la Corte afferma anche che in caso di difficoltà ad interpretare i documenti contrattuali, per la ricostruzione della volontà negoziale delle parti deve essere valutato il loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del patto. Nel caso specifico conclude che la prassi aziendale può costituire una prova di tale diritto . Infatti viene respinto il ricorso delle aziende e confermato il diritto dei lavoratori a ottenere il pagamento del superminimo che era stato in precedenza negato, sulla base del fatto che esso era rimasto inalterato a lungo nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro, con rinnovi contrattuali.