La legge di bilancio 2022 ha confermato anche per l'anno di imposta 2022 il cd. Bonus facciate, la detrazione spettante per le spese documentate, relative agli interventi,
- ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
- finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
Attenzione va però prestata al fatto che per l'anno 2022 la percentuale di detraibilità è stata ridotta dal 90% al 60%.
Ma cosa è necessario indicare nel bonifico per usufruirne? Vediamo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate
Bonus facciate 2022: cosa devo indicare nel bonifico?
Per usufruire del bonus facciate le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche online) dal quale risulti:
- la causale del versamento,
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
È possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”), indicando come causale, se possibile, vanno indicati anche gli estremi della legge n. 160 del 2019.
Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8%. L’agevolazione può comunque essere riconosciuta nel caso in cui non sia possibile riportare i riferimenti normativi sopra indicati (perché, per esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi del cosiddetto “ecobonus” o della detrazione per interventi di recupero edilizio), e a condizione che non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta.
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