l regime opzionale IVA IOSS (Import One Stop Shop) è previsto per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150,00 euro. Possono accedere al regime Ioss, direttamente o tramite un rappresentante fiscale:
- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero
- soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i
- soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea:
- i soggetti passivi stabiliti in paesi terzi (con il quale l’Unione europea non ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento UE n. 904/2010), che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato.
Tra i soggetti passivi suindicati rientrano anche le interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza di beni provenienti da Paesi terzi.
Dal 1° luglio 2021 l'IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell'UE indipendentemente dal loro valore.
Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell'IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto. Questo regime, più comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di riscuotere presso l'acquirente l'IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS).
Se si ricorre all'IOSS, l'importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto (beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR) nell'UE è esente da IVA. L'IVA è dovuta come parte del prezzo di versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS). Se si ricorre all'IOSS, l'importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto nell'UE è esente da IVA. L'IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall'acquirente. Il ricorso a tale regime speciale (IOSS) non è obbligatorio.
Per quali beni
Il regime include le cessioni i beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro spediti/trasportati da un territorio terzo o da un paese terzo al momento della cessione. In particolare la cessione riguarda:
- i beni che vengono trasportati o spediti da o per conto del fornitore, anche se il fornitore interviene indirettamente nella spedizione o nel trasporto dei beni da un paese terzo o un territorio terzo, a un acquirente o a qualsiasi altra persona ammissibile in uno Stato membro;
- i beni che non sono sottoposti ad accise armonizzate UE (in genere prodotti alcolici o del tabacco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva IVA). Si sottolinea che non è possibile ricorrere all'IOSS quando i beni di valore modesto vengono acquistati e/o spediti insieme a prodotti sottoposti ad accisa, indipendentemente dal fatto che il valore della spedizione superi o no l'importo di 150 euro.