Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2455 alla direttiva 2006/112/CE, il regime speciale per i soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodìffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi, cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop), è stato esteso a tutti i tipi di servizi B2C nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e a determinate vendite interne dì beni facilitate da piattaforme elettroniche, denominato regime OSS (Cne Stop Shop).
In particolare, possono ora accedere all'OSS non-Union scheme tutti i soggetti passivi non stabiliti nella UE che prestano servizi B2C, mentre possono optare per l'OSS Union scheme i soggetti passivi stabiliti nell'UE che prestano servizi B2C in un altro Stato membro nonché i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nell'UE che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni e i soggetti non stabiliti nell'UE che effettuano vendite interne facilitate tramite piattaforma elettronica verso non soggetti passivi.
Il regime opzionale IVA OSS (One Stop Shop) entrerà il 1° luglio 2021 ma a partire del 1° aprile i soggetti interessati potranno registrarsi in Italia, per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’Iva nello Stato membro di consumo.
Chi può accedere al regime OSS non UE
Possono fare ricorso al regime non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell'UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell'UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.
Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell'UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori). Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l'IVA per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell'UE.
Chi può accedere al regime OSS UE
Possono accedere al regime UE
- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti Extra-ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.
Il regime include:
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).