Che cosa è il visto di conformità?
Il visto di conformità o “visto leggero”, introdotto dal DLgs n. 241 del 9 luglio 1997, è uno strumento dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.
Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a:
- predisporre la dichiarazione fiscale,
- attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa
- trasmetterla all’Agenzia delle entrate.
L’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni:
- garantisce ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
- agevola l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza;
- è strumento di contrasto al fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
- semplifica le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA;
- è utile a contrastare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche .
Il professionista autorizzato al rilascio del visto di conformità deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter garantire che l’attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia.
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Chi è autorizzato a rilasciare il visto di conformità?
Oltre ai responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) sono legittimati a rilasciare il visto di conformità i seguenti soggetti:
- i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- i professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. (Questi soggetti NON sono legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni “Modello 730”)
Attenzione va prestata al fatto che i professionisti che intendono rilasciare i visti di conformità, salvo alcune particolari eccezioni, oltre al possesso della partita IVA devono essere già abilitati ai servizi telematici Entratel.
Si specifica che deve esistere identità soggettiva tra colui che appone il visto di conformità e il soggetto che predispone e trasmette la dichiarazione tramite il servizio telematico Entratel. Restano fermi i casi in cui le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista che appone il visto.
Per poter esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione ai fini fiscali, i professionisti sono tenuti ad inviare preventivamente all'Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione (consulta al riguardo il paragrafo dedicato alle formalità preliminari).
Accedendo al sito internet dell’Agenzia delle entrate possono essere consultati i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto, con espressa indicazione dell’abilitazione ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730, del luogo di svolgimento dell’attività, dell’eventuale svolgimento dell’attività in forma associata ovvero dell’utilizzo di società di servizi.
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Validità del visto di conformità
Il visto di conformità non si considera validamente rilasciato se:
- il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati, tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
- il professionista che lo rilascia pur iscritto nell’elenco informatizzato non coincide con la persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco informatizzato ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco informatizzato, ma non risulta “collegato” con la società partecipata del Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.
A proposito di visto non validamente rilasciato si rimanda alle istruzioni delle dichiarazioni fiscali con specifici dettagli.
Ricorrendo una delle ipotesi indicate, la dichiarazione viene considerata “non vistata” (dal 2019 sono stati introdotti dall'agenzia specifici controllitelematici volti alla verifica della legittimità del visto e le modalità di itrasmissione delle dichiarazioni vistate) e l’Agenzia delle entrate procede nei confronti del contribuente al recupero dei crediti utilizzati in compensazione, degli interessi e all’irrogazione delle sanzioni oppure, in caso di rimborso IVA, provvede a richiedere al contribuente apposita polizza fideiussoria.
Nei casi indicati l’Agenzia delle entrate applicherà, inoltre, nei confronti del professionista apposite penalità.
Può essere comunque presentata una dichiarazione fiscale correttiva/integrativa, completa di visto regolare (per approfondimento si consulti la Circolare n 1/E del 2010 delle Entrate)
Si specifica che ciascun contribuente, abilitato ai servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, può conoscere eventuali irregolarità legate al rilascio del visto sulle proprie dichiarazioni fiscali, accedendo al proprio “cassetto fiscale”
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