La quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta sui beni strumentali maturato è, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo, il limite massimo di fruibilità del credito.
L'agenzia delle entrate ha chiarito che in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte dell'mporto, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:
- potenziando e diversificando le aliquote agevolative
- incrementando le spese ammissibili
- ampliandone l’ambito applicativo
- anticipando la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020.
Nel dattaglio si prevede che possano fruire del credito d’imposta le imprese che:
- a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022
- oppure entro il 30.06.2023 (se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
- effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
Il credito d’imposta spetta alle imprese e ai professionisti (con riferimento ad alcuni investimenti) residenti in Italia ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti
Condizioni per avere l’agevolazione in esame sono:
- il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
- il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
Il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di beni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo e pertanto, secondo la risposta in oggetto, qualora residui una parte di ciascuna quota a causa di carenza di debiti fiscali o contributi, l'eccedenza residua potrà essere aggiunta a quella dell'anno successivo
Fanno eccezione alle tre quote, gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, per i quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.