Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito con la Brexit è uscito dalla UE, questo comporterà vari cambiamenti a livello di tassazione.
Qui si analizza il caso degli immobili ivi posseduti da cittadini italiani ai fini della tassazione IVIE e in particolare, con la risposta dell'Agenzia delle entrate fornita durante Telefisco 2021 organizzato il 28 gennaio dal quotidiano IlSole24h, è emerso che, dal 1 gennaio 2021, ai fini della tassazione IVIE, per gli immobili posseduti da cittadini italiani nel Regno Unito, non sarà più valido il criterio del valore catastale, ma bensi quello del costo di acquisto o del valore di mercato.
Si ricorda che con la Circolare n 28 del 2012 era stato chiarito che per gli immobili situati in paesi appartenenti alla UE o in paesi aderenti al SEE spazio economico europeo, che garantiscono uno scambio adeguato di informazioni, il valore da utilizzare a fini della determinazione dell'imposta è prioritariamente quello catastale.
Ora, con l'uscita del regno Unito dall'UE l'agenzia ha appunto chiarito che al posto del valore catastale così come stabilito dalla circolare suddetta, per gli immobili posseduti nel Regno Unito non si potrà più utilizare ai fini IVIE il valore come determinato ai fini della Council tax ma si rende applicabile:
- il criterio del costo di acquisto
- o il valore di mercato
Ricordiamo che cosa è l'IVIE.
L'imposta sl valore degli immobili esteri è dovuta dale persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati., in particolare è dovuta dai:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Attenzione va prestata al fatto che dal 1° gennaio 2016 l’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per approfondimenti sui cambiamenti nella tassazione ai fini IVA generati dalla unscita del Regno Unito dalla Unione Europea, si legga Brexit: aspetti IVA da non dimenticare