Il giorno 31 dicembre sono vietati gli spostamenti dalle ore 22 e fino alle ore 7 del giorno 1 gennaio.
È confermata l’estensione di due ore del “coprifuoco”.
Se si va a casa di parenti o amici si deve comunque rispettare il “coprifuoco”ossia il rientro non può avvenire in qualsiasi momento ma, nella giornata del 1° gennaio 2021, il rientro deve avvenire tra le 7.00 e le 22.00.
Ricordiamo che:
- Fino al 23 dicembre, è consentito esclusivamente restando all’interno della propria Regione, dalle ore 5 alle ore 22 andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste
- Dal 24 dicembre al 6 gennaio è possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone. In virtù della estensione del coprifuoco per capodanno ossia il 1 gennaio l’orario di rientro è possibile dalle ore 7 alle ore 22. Si precisa che la persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
I motivi che invece giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 (le ore 7 nella sera tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2021) restano esclusivamente quelli:
- di lavoro,
- di necessità
- salute.
Importante ricordare che in caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti durante le festività, come previsto dall’art.1, comma 3, del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.