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SPOSTAMENTI: QUANDO E DOVE SONO CONSENTITI?

Spostamenti: quando e dove sono consentiti?

Posso spostarmi fuori dal mio comune o dalla mia regione? Vediamo gli spostamenti liberi e quelli vietati.

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In ragione delle ultime restrizioni previste dal DPCM del 3 novembre l’Italia è stata divisa in tre colori: giallo, arancione, rosso a secondo della situazione epidemiologica.

Di sicuro alcuni si staranno chiedendo quali spostamenti sono possibili nelle varie regioni e tra le varie regioni o comuni.

La prima cosa che accomuna tutte le regioni d'Italia è che dopo le ore 22 ogni spostamento è vietato e sono consentiti, motivando con autodichiarazone, solo gli spostamenti per:

  • comprovate esigenze lavorative,
  • situazioni di necessità
  • motivi di salute.

Per il resto facciamo il punto della situazione tra:

  • spostamenti liberi
  • spostamenti vietati

Sono liberi gli spostamenti tra regioni in zona gialla, chi vive in una regione gialla può liberamente spostarsi da un comune all’altro all’interno del territorio regionale. Può inoltre spostarsi verso un'altra regione gialla. Nel farlo si può anche transitare per una regione arancione oppure rossa, purchè la meta sia quella gialla.

Gl spostamenti nelle regioni gialle sono liberi dalle ore 5 alle ore 22 senza la necessità di essere motivati.

Dalle 22 in poi sarà invece necessario munirsi di autocertificazione per motivare lo spostamento con ragioni di:

  • comprovate esigenze lavorative,
  • situazioni di necessità
  • motivi di salute.

Anche nelle regioni gialle in tutti gli altri casi diversi dai suddetti e dopo le ore 22 non si è autorizzati a spostarsi.

Durante il giorno resta la raccomandazione di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Sono vietati gli spostamenti tra regioni arancioni e rosse.

Sono vietati gli spostamenti tra comune e comune all’interno sia delle regioni arancioni che di quelle rosse. Non posso recarmi da un comune all'atro e fanno eccezione gli spostamenti motivati da:

  • comprovate esigenze lavorative,
  • situazioni di necessità,
  • motivi di studio o di salute
  • per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune.

Nelle regioni arancioni dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune.

Mentre è sempre necessario motivare gli spostamenti verso altri Comuni, a patto che rientrino tra i casi di eccezione ossia lavoro, salute e necessità.

Dalle 22 alle 5 si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute e comunque quelli eccezionalmente consentiti vanno giustificati con autocertificazione.

Ad esempio non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso, sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, è comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

Particolarità, le zone gialle, arancioni e rosse sono accomunate con validità delle stesse regole in caso di spostamenti:

  • di un genitore separato/divorziato con figli minorenni
    • Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
  • per condurre i figli minorenni dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro
    • È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Tag: EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS

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