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“CASA E BOTTEGA” GODONO DEL SUPERBONUS?

“Casa e bottega” godono del Superbonus?

Il superbonus è applicabile per determinati interventi se effettuati su un massimo di due unità immobiliari di tipo abitativo, ciò a valere per le persone fisiche.

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Ci si è chiesti se, ad esempio, un libero professionista, il quale abbia destinato parte della sua abitazione allo studio professionale e dalla contabilità del quale si deduca una minima parte dei costi relativi alle utenze, possa accedere al superbonus. Ciò in funzione del fatto, che come succede, non avviene mai il cambio di destinazione, rimanendo, l’immobile, accatastato come abitazione (A2). 

L’utilizzo dell’abitazione è una forma diffusa di svolgimento dell’attività per quei professionisti (o anche imprenditori, ad esempio gli agenti di commercio) che non avendo esigenze particolari di spazi, riescono a gestire le loro attività lavorative, libero professionali o imprenditoriali, in modo del tutto autonomo senza il bisogno di una struttura dedicata. 

Vi è da dire che sia la norma, che la prassi, con la Circ. 24/E/2020, non hanno analizzato tale caso concreto, non fornendo, quindi, una risposta. 

Tuttavia, proprio per tale motivazione, visto il fatto che molto genericamente 

  • nell’art. 119, DL 34/2020 si parla di “unità immobiliari”, nonchè 
  • la circ. 24/E/2020 ha addirittura circoscritto l’accesso all’agevolazione alle sole “unità abitative”, con il limite di due unità che possono accedere al superbonus 

ciò può far intendere che l’immobile ad uso promiscuo possa essere oggetto degli interventi che danno diritto al superbonus. 

Vero è anche che all’art. 119, DL 34/2020, fra i soggetti destinatari del superbonus ammette esclusivamente le persone fisiche al di fuori della loro attività imprenditoriale e libero professionale, ma ciò non sembra comunque un limite per l’accesso alle agevolazioni in quanto effettivamente parebbe essere prevalente l’utilizzo dell’immobile (come abitazione) rispetto alla soggettività del contribuente, il quale, in prima battuta vi abita e solo in via residuale “ci lavora”. Ciò posto si può ritenere che non modificandosi la natura catastale dell’immobile si tratta pur sempre di un immobile a titolo abitativo, e che a tutti gli effetti il fatto che ci sia la sede in quella casa non dovrebbe comportare l’esclusione dalle agevolazioni. 

Importante sarebbe che l'Agenzia si pronunciasse con un chiarimento ufficiale.

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

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