Ai fini del calcolo del massimale di spesa applicabile ai lavori da effettuare secondo le norme prescritte dal Superbonus ed introdotte dall’art. 119, DL 34/2020, è previsto che il numero delle unità immobiliari debba essere moltiplicato per il limite massimo “singolo” previsto dall’art. 119, dL 34/2020.
Secondo le regole vigenti:
- per interventi sull’involucro dell'edificio che coprano almeno il 25% della superficie disperdente lorda con un limite massimo di spesa che viene calcolato come segue:
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- per interventi relativi al cambio e alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione il cui limite massimo di spesa segue i massimali di seguito riportati.
- euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari euro
- 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
La Circ. 19/E/2020 (parlando del limite previsto da sismabonus) afferma che: l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui un edificio in condominio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 768.000 (96.000 euro x 8 unità) da attribuire ai condomini in base ai millesimi.
Per quanto applicabile, come detto, al sismabons, si ritiene che lo stesso si possa applicare anche alle spese connesse al superbonus 110%