HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

LE PERTINENZE NEL CASO DI SUPERBONUS VALGONO COME UNITÀ IMMOBILIARE?

Le pertinenze nel caso di superbonus valgono come unità immobiliare?

Nel caso di superbonus è possibile considerare le pertinenze come unità immobiliare ai fini del calcolo del limite di spesa massima? la risposta è positiva.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ai fini del calcolo del massimale di spesa applicabile ai lavori da effettuare secondo le norme prescritte dal Superbonus ed introdotte dall’art. 119, DL 34/2020, è previsto che il numero delle unità immobiliari debba essere moltiplicato per il limite massimo “singolo” previsto dall’art. 119, dL 34/2020.

Secondo le regole vigenti: 

  • per interventi sull’involucro dell'edificio che coprano almeno il 25% della superficie disperdente lorda con un limite massimo di spesa che viene calcolato come segue: 
    • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • per interventi relativi al cambio e alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione il cui limite massimo di spesa segue i massimali di seguito riportati.
    • euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari euro
    • 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari 

La Circ. 19/E/2020 (parlando del limite previsto da sismabonus) afferma che: l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari. 

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui un edificio in condominio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 768.000 (96.000 euro x 8 unità) da attribuire ai condomini in base ai millesimi.

Per quanto applicabile, come detto, al sismabons, si ritiene che lo stesso si possa applicare anche alle spese connesse al superbonus 110%

L'articolo continua dopo la pubblicità

Visita il Focus dedicato al Superbonus 110%

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE · 22/11/2024 Comunicazione ENEA spese superbonus 2024: invio entro il 30.11

La legge di conversione del DL n 39/2024 ha previsto una comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Comunicazione ENEA spese superbonus 2024:  invio entro il 30.11

La legge di conversione del DL n 39/2024 ha previsto una comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Bonus colonnine domestiche 2024: in chiusura alle 12 del 22.11

Regole per il bonus istallazione coloninne ricarica per privati e condomini per le spese 2024: avviso MIMIT che informa della chiusura alle ore 12 del 22.11

Direttiva case green: cosa prevede per il 2025

La Direttiva UE anti inquinamento con regole per le ristrutturazioni: nella bozza di DDL di Bilancio 2025 nulla compare sullo stop al bonus caldaie a gas

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.