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SMART WORKING: I BUONI PASTO SONO DOVUTI?

Smart working: i buoni pasto sono dovuti?

Regole e eccezioni per l'erogazione dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa in smart working. Giurisprudenza e normativa contraddittorie

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Secondo la normativa in materia di smart working  o lavoro agile (d.lgs.   81/2017), il lavoratore in smart working ha diritto allo stesso trattamento normativo e retributivo di colui che lavora in azienda  ma riguardo il buono pasto a  quanto pare  le regole sono diverse. La  giurisprudenza in generale spesso  nega il diritto al buono pasto ma  ci sono eccezioni.

(Vedi la nuova risposta dell'Agenzia sul tema:"Buoni pasto agevolati: e smart working ok dell'Agenzia")

Innanzitutto va verificato il contratto firmato: 

  1. se il buono pasto è previsto dal contratto collettivo applicato o dal contratto individuale  si puo avere diritto a riceverlo  anche  quando si lavora in modalità smart working. In questo caso infatti  ogni modifica contrattuale va concordata  tra le parti e puo essere necessario un accordo sindacale. Ci possono essere limitazioni (come meglio dettagliato dalla sentenza citata oltre)
  2. Se  invece si tratta di una erogazione autonoma dell'azienda può  essere variata con un atto interno e unilaterale. Ad esempio nella sentenza di Cassazione 16135/2020 è stato precisato che anche nel  caso l’attribuzione dei buoni pasto sia una prassi aziendale consolidata negli anni,  non è  legittima l'aspettativa che essa si debba prolungare e il datore di lavoro puo decidere autonomamente, senza che il lavoratore possa vantare un diritto.Infine  puo verificarsi il caso in cui il buono pasto sia previsto dal regolamento aziendale. In  questa eventualità l'obbligo puo essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro , rispettando  i limiti previsti nel regolamento stesso.

Recentemente   il Tribunale di Venezia   nel decreto 3463  dell’8 luglio 2020 ( allegato in fondo all'articolo)  sulla scia di molte  pronunce di Cassazione sul tema (Cassazione 20087/2008,14290/2012, 14388/2016) , ha affermato che , dato che tecnicamente il buono pasto non fa parte della retribuzione dal punto di vista normativo,  quindi il diritto al buono pasto durante lo smart working  non sussiste.

Nello specifico iI  Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla Federazione metropolitana della FP CGIL di Venezia avverso il Comune di Venezia per aver escluso dal godimento dei buoni pasto i lavoratori in lavoro agile,  durante l’emergenza sanitaria da COVID- 19, senza previa contrattazione con le organizzazioni sindacali.

  Il Tribunale di Venezia ha ricordato che:

  •  ai sensi dell’art. 87, comma 1 del d.l. 18/2020 e del DPCM 11 marzo 2020, alle p.a. è stato imposto il lavoro agile quale modalità ordinaria e generale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, dunque non si tratterebbe di una decisione discrezionale dell’ente in materia di organizzazione degli uffici e pertanto oggetto di informativa sindacale. Inoltre  ha ricordato che :
  • per la maturazione del buono pasto, come disposto dagli artt. 45 e 46 del CCNL Regioni e Autonomie Locali 14.09.2000, è necessario che l’orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orarie e che il lavoratore consumi il pasto fuori dall’orario di lavoro:
  •  infine, come ritenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 31137/2019, il buono pasto non è un elemento della retribuzione ma un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro (ad esempio in caso di pausa pranzo ridotta) per agevolare il dipendente. Nel caso di smart working, in cui il lavoratore puo organizzare i tempi del proprio lavoro, l'obbligo a carico dell'azienda non è applicabile.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Sullo smart working in epoca Covid ti puo interessare l'e-book : "Smart Working: le nuove regole " di R. Staiano

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Allegato

Decreto Tribunale di Venezia 3463-2020 buoni pasto
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